Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32287 - pubb. 27/11/2024

Plurima intestazione del conto corrente e facoltà di operare separatamente sul conto

Cassazione civile, sez. I, 19 Settembre 2024, n. 25243. Pres., est. Di Marzio.


CONTRATTI BANCARI - PLURIMA INTESTAZIONE DEL CONTO CORRENTE - Facoltà di operare separatamente sul conto - Configurabilità - Condizioni - Espressa e formale menzione nel contratto - Necessità - Fondamento



In tema di conto corrente bancario cointestato a più persone, la facoltà per gli intestatari di compiere operazioni anche separatamente non può essere presunta per il solo fatto della comune intestazione, ma va espressamente menzionata nel contratto attraverso il rispetto di rigorosi requisiti formali, in quanto l'esigenza formale che caratterizza i contratti bancari, ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, ne preclude il rinvenimento in base al mero comportamento, processuale o extraprocessuale, delle parti. (massima ufficiale)




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