Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33066 - pubb. 13/05/2025
Fallimento del datore di lavoro e ammissione al passivo dei contributi previdenziali
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 16 Aprile 2025, n. 10084. Pres. Esposito. Est. Riverso.
Contributi previdenziali – Quota a carico del lavoratore – Obbligo del datore in caso di inadempimento
Contributi a carico del datore – Esclusione della legittimazione del lavoratore
Quota contributiva – Inclusione nel credito retributivo – Rilevanza ai fini del privilegio
In caso di fallimento del datore di lavoro, il lavoratore ha diritto all’ammissione al passivo anche per la quota di contributi previdenziali a suo carico trattenuta ma non tempestivamente versata all’ente previdenziale, che si converte in credito retributivo a carico del datore, con collocazione privilegiata ex art. 2751-bis, n. 1, c.c.
Il lavoratore non ha legittimazione attiva in relazione ai contributi gravanti sul datore, che restano obbligazione propria verso l’ente previdenziale; solo la quota a carico del lavoratore può essere oggetto di insinuazione.
La quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore e non versata dal datore deve essere computata nel credito retributivo in sede fallimentare, con riconoscimento del privilegio generale ex art. 2751-bis, n. 1, c.c., trattandosi di componente integrante della retribuzione dovuta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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