Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33068 - pubb. 13/05/2025
Ammissione al passivo: sentenza di rigetto non definitiva e necessità di riassunzione dell’appello nei confronti del curatore
Cassazione civile, sez. I, 23 Aprile 2025, n. 10616. Pres. Terrusi. Est. Crolla.
Ammissione al passivo – Sentenza di rigetto non definitiva – Necessità di riassunzione dell’appello
Art. 96, comma 2, n. 3, l. fall. – Applicazione estensiva anche a sentenze negative
Studio associato – Legittimazione all’insinuazione – Necessaria prova del trasferimento del credito
Il creditore che ha visto rigettata la propria domanda con sentenza non passata in giudicato, e che abbia successivamente proposto appello, deve riassumere il relativo giudizio interrotto a seguito del fallimento della controparte, altrimenti si forma giudicato impeditivo che preclude l’ammissione al passivo fallimentare.
La previsione di ammissione con riserva al passivo per i crediti accertati da sentenze non definitive si applica anche quando la sentenza abbia rigettato la domanda, a condizione che il giudizio sia riassunto nei confronti della curatela; diversamente, si consolida un giudicato negativo.
Lo studio associato non è legittimato all’insinuazione del credito professionale se l’incarico è stato conferito al singolo associato e non risulta provato l’effettivo apporto del credito allo studio in forza dello statuto o di patti interni opponibili alla massa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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