Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33069 - pubb. 13/05/2025

È valida ed efficace la scissione eseguita in pendenza di opposizione dei creditori ed in assenza dell’autorizzazione del tribunale?

Tribunale Napoli, 02 Ottobre 2024. Pres. Di Martino. Est. Grimaldi.


Tribunale – Scissione – Opposizione – Validità – Efficacia



Se è vero che l’opposizione alla scissione paralizza con efficacia erga omnes l’esecuzione dell’operazione straordinaria, una volta che la società interessata dia corso all’atto di scissione, nonostante l’opposizione pendente e l’assenza dell’autorizzazione del tribunale di cui all’art. 2445, ult. comma, c.c. richiamato dall’art. 2503, ult. comma, c.c., e lo depositi presso il Registro delle Imprese ottenendo l’iscrizione, non può essere più adottata alcuna decisione atta ad incidere sulla validità e sull’efficacia della scissione ormai eseguita, come sancito dall’art. 2504 quater c.c., direttamente applicabile anche alla scissione per effetto del richiamo contenuto nell’art. 2506 ter, 5° comma, c.c., atteso che la ratio della riforma delle operazioni straordinarie, attuata prima con il D. Lgs. n. 21/1991 che l’ha introdotta e successivamente con il D. Lgs. n. 6/2006 che l’ha in parte riformata, è quella di tutelare l’affidamento dei terzi nonché la certezza e la stabilità del mercato e dell’organizzazione societaria sicché, nel bilanciamento tra l’esigenza di tutela dei traffici e della stabilità degli assetti societari, e la tutela delle ragioni dei creditori anteriori all’operazione contestata che si ritengono lesi, va data prevalenza alla prima, residuando per i creditori lesi soltanto la tutela risarcitoria nonché la responsabilità penale degli amministratori sancita dall’art. 2629 c.c.


Invero la Suprema Corte ha da tempo chiarito che la disposizione di cui all’art. 2504 quater c.c. (richiamata dall’art. 2506 ter c.c. anche per le operazioni di scissioni) – secondo cui, una volta eseguita l’iscrizione dell’atto di fusione della società, l’invalidità dello stesso non può essere più dichiarata – pone una preclusione di carattere assoluto, che riguarda tanto il caso in cui si deducano vizi inerenti direttamente all’atto di fusione, quanto vizi che concernano il procedimento di formazione dell’atto e della sua iscrizione (cfr. Cass., sez. I, 20/12/2005 n. 28242, Cass., sez. I, 14/03/2022 n. 8120), e la deliberazione di approvazione del progetto di scissione in pendenza di opposizione ed in assenza dell’autorizzazione del Tribunale di cui all’art. 2445, ult. comma, c.c. rende imperfetta la progressio che porta al compimento dell’operazione e, dunque, si traduce in un vizio del procedimento di fusione o scissione, come tale compreso nell’ambito di applicazione dell’art. 2504 quater c.c., in quanto vizio non conoscibile dai terzi non essendo prevista per l’opposizione l’iscrizione nel registro delle imprese o altra forma di pubblicità. (Stefano Vitale) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Stefano Vitale del foro di Napoli


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