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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33092 - pubb. 16/05/2025.

Disciplina applicabile al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento


Cassazione civile, sez. I, 30 Marzo 2025, n. 8360. Pres. Ferro. Est. Crolla.

Reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento - Art. 348-ter c.p.c. - Compatibilità - Esclusione - Fondamento


Al procedimento di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, compiutamente regolato dall'art. 18 l.fall., non si applica la disciplina prevista, per il solo giudizio d'appello, dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., che esclude l'impugnazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. della sentenza che conferma la decisione di primo grado, atteso il peculiare effetto devolutivo che caratterizza il giudizio di reclamo, nel quale, a differenza del giudizio d'appello, è sempre ammessa l'allegazione di fatti nuovi idonei a sovvertire l'esito del procedimento davanti al tribunale fallimentare, impedendo così l'applicazione analogica della disciplina dell'appello in assenza della necessaria identità di ratio. (massima ufficiale)