Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33416 - pubb. 18/07/2025
Accordo di ristrutturazione: Cram down e normativa applicabile ratione temporis
Appello Brescia, 11 Giugno 2025. Pres., est. Magnoli.
Accordo di ristrutturazione – Cram down – Normativa applicabile ratione temporis
Il quarto comma dell’art. 56 del decreto legislativo 13 settembre 2024, n.136 (cosiddetto correttivo TER) salvo diversa disposizione si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n.14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente. Sennonché il terzo comma del predetto art. 56 prevede, in deroga alla regola generale di cui al comma successivo, che le disposizioni di cui agli articoli 16, comma 6, 17, comma 1, lettera a) e 21, comma 4, del detto decreto (relative al trattamento dei crediti fiscali e contributivi ed al regime pedissequo della transazione fiscale) si applicano alle proposte di transazione presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore. Pertanto, la controversia di cui è causa, facendo riferimento ad una transazione fiscale e contributiva inoltrata all’Inps prima dell’emanazione del decreto correttivo, è regolata dal precedente regime normativo. (Biagio Riccio) (riproduzione riservata)
Segnalazione e massima dell'Avv. Biagio Riccio
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