Concordato semplificato – Comparazione tra proposta e liquidazione giudiziale sulla base di proposta meramente assertiva
Tribunale di Piacenza, 03 Luglio 2025. Pres. Brusati. Est. Tiberti.
Concordato semplificato – Comparazione con la liquidazione giudiziale – Necessità di fondamento documentale
Concordato semplificato – Omologazione – Rigetto – Inattendibilità della proposta
La verifica del miglior soddisfacimento dei creditori rispetto alla liquidazione giudiziale richiede che la proposta concordataria sia accompagnata da elementi concreti, valutazioni attendibili e documentazione giustificativa delle stime.
Deve essere rigettata la domanda di omologazione del concordato semplificato allorché la proposta si presenti meramente assertiva e priva di indicazioni precise circa l’attivo disponibile, le modalità di liquidazione e le concrete prospettive di realizzo, non consentendo la comparazione richiesta dall’art. 25-sexies, comma 5, CCII. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato della Composizione negoziata della crisi ->