Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33733 - pubb. 31/10/2025
Ambito di applicazione della domanda di accantonamento ex artt. 499 e 510 c.p.c.
Cassazione civile, sez. III, 03 Aprile 2025, n. 8888. Pres. De Stefano. Est. Fanticini.
ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - Domanda di accantonamento ex artt. 499 e 510 c.p.c. - Ambito di applicazione - Ipotesi diverse da quelle espressamente previste - Esclusione - Conseguenze
In tema di espropriazione forzata, la domanda di accantonamento ex artt. 499 e 510 c.p.c. può essere proposta in particolari e ben delimitati casi e soltanto dal creditore intervenuto sine titulo (nell'ipotesi di disconoscimento del credito da parte del debitore e nella pendenza del giudizio intrapreso per ottenere il titolo esecutivo), sicché è inammissibile l'istanza di accantonare somme proposta in relazione a qualunque altra pretesa che terzi estranei al processo esecutivo possano vantare verso il debitore. (massima ufficiale)
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