Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33733 - pubb. 31/10/2025

Ambito di applicazione della domanda di accantonamento ex artt. 499 e 510 c.p.c.

Cassazione civile, sez. III, 03 Aprile 2025, n. 8888. Pres. De Stefano. Est. Fanticini.


ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - Domanda di accantonamento ex artt. 499 e 510 c.p.c. - Ambito di applicazione - Ipotesi diverse da quelle espressamente previste - Esclusione - Conseguenze



In tema di espropriazione forzata, la domanda di accantonamento ex artt. 499 e 510 c.p.c. può essere proposta in particolari e ben delimitati casi e soltanto dal creditore intervenuto sine titulo (nell'ipotesi di disconoscimento del credito da parte del debitore e nella pendenza del giudizio intrapreso per ottenere il titolo esecutivo), sicché è inammissibile l'istanza di accantonare somme proposta in relazione a qualunque altra pretesa che terzi estranei al processo esecutivo possano vantare verso il debitore. (massima ufficiale)




Testo Integrale