Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33799 - pubb. 31/10/2025

Crediti condizionati, insinuazione con riserva e crediti soggetti a procedimento amministrativo

Cassazione civile, sez. I, 16 Febbraio 2025, n. 3890. Pres. Crolla. Est. Fidanzia.


Crediti sopravvenuti – Domanda ultratardiva – Non imputabilità del ritardo


Insinuazione ultratardiva – Onere di attivazione tempestiva


Crediti condizionati – Insinuazione con riserva – Applicabilità ai crediti soggetti a procedimento amministrativo


Credito concorsuale – Insinuazione – Fase rilevante per la nascita del credito



Non vi è automatica coincidenza tra la sopravvenienza del credito e la non imputabilità del ritardo nell’insinuazione al passivo. Il creditore che chiede l’ammissione ultratardiva deve provare che il ritardo sia dipeso da causa a sé non imputabile.


Ai sensi dell’art. 101, ult. comma, l.fall., il creditore deve dimostrare non solo la causa esterna impeditiva della tempestiva insinuazione, ma anche la causa esterna che abbia determinato l’inerzia successiva; cessato l’impedimento, l’attivazione deve avvenire in un termine ragionevole.


Il credito derivante da illecito amministrativo sorge con la violazione dell’obbligo legale, e deve essere insinuato con riserva sin dall’avvio del procedimento sanzionatorio, configurandosi come credito condizionato all’esito del procedimento.


Il fatto costitutivo del credito concorsuale è l’inadempimento dell’obbligo normativo e non il provvedimento amministrativo che ne determina la sanzione; diversamente, il credito non sarebbe neppure concorsuale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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