Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33809 - pubb. 01/11/2025

Il Tribunale di Milano sui presupposti per la concessione delle misure protettive

Tribunale Milano, 31 Maggio 2025. Est. Pipicelli.


Composizione negoziata – Misure protettive – Requisiti per la conferma


Misure protettive – Bilanciamento tra interessi contrapposti


Misure protettive – Natura tassativa – Principio di legalità


Domanda cautelare – Garante estraneo alla composizione negoziata – Inammissibilità


Durata delle misure protettive – Criterio di proporzionalità



La conferma delle misure protettive ex art. 18 CCII è subordinata alla verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e alla funzionalità delle misure rispetto all’obiettivo di risanamento; ricorrono i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora quando la loro assenza potrebbe compromettere il buon esito delle trattative.


Nel decidere sulla conferma delle misure protettive, il tribunale deve effettuare un bilanciamento tra l’interesse dell’imprenditore alla prosecuzione dell’attività e quello dei creditori alla conservazione delle proprie garanzie, tenendo conto della collaborazione leale che grava su tutte le parti ai sensi dell’art. 16, co. 6, CCII.


L’elenco delle misure protettive previsto dall’art. 18 CCII è tassativo: non possono essere disposte misure atipiche o ulteriori, poiché l’intervento protettivo, incidendo su diritti soggettivi dei creditori, deve rispettare il principio di legalità e di prevedibilità degli effetti.


È inammissibile la domanda cautelare volta a inibire l’escussione delle garanzie personali rilasciate da un soggetto estraneo alla composizione negoziata, in difetto di fumus boni iuris e periculum in mora, e poiché tale misura non rientra tra quelle tipiche previste dall’art. 18 CCII.


Il termine di durata delle misure protettive va determinato tra trenta e centoventi giorni ex art. 19, co. 4, CCII, sulla base della complessità della trattativa, del numero dei creditori coinvolti e della necessità di assicurare l’effettività del percorso di risanamento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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