Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33938 - pubb. 28/11/2025

Il tribunale può differenziare la durata delle misure protettive?

Tribunale Bologna, 23 Settembre 2025. Est. Mirabelli.


Composizione negoziata – Presupposto di accesso – Ragionevoli prospettive di risanamento


Misure protettive – Finalità e funzione – Fumus boni iuris e periculum in mora


Misure protettive – Proporzionalità e modulazione soggettiva e oggettiva


Ruolo dell’esperto – Verifica continua della percorribilità del risanamento



L’accesso alla composizione negoziata e la concessione delle misure protettive presuppongono la sussistenza di ragionevoli prospettive di risanamento dell’impresa, che devono emergere dal progetto di piano redatto secondo la lista di controllo ministeriale e dal parere motivato dell’esperto nominato ai sensi degli artt. 17 e 19 CCII.


La conferma delle misure protettive richiede la verifica del fumus boni iuris, consistente nella ragionevole perseguibilità del risanamento mediante la prosecuzione dell’attività e la gestione concordata dei debiti, e del periculum in mora, derivante dal rischio che le iniziative esecutive o cautelari dei creditori compromettano la continuità aziendale e la trattativa in corso.


Le misure protettive devono essere proporzionate rispetto all’interesse dell’imprenditore al risanamento e non possono arrecare ai creditori un pregiudizio eccessivo o sproporzionato. Il tribunale può, ai sensi dell’art. 19, comma 4, CCII, limitarne l’applicazione a determinati creditori o iniziative, anche differenziandone la durata in relazione all’effettiva incidenza sulla trattativa e sulla continuità aziendale.


L’esperto della composizione negoziata deve costantemente verificare la percorribilità del risanamento e la proporzionalità delle misure protettive, segnalando al tribunale ogni circostanza che renda il percorso non più idoneo a condurre all’equilibrio economico e finanziario dell’impresa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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