Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33951 - pubb. 29/11/2025
Esdebitazione – Disciplina applicabile, Legge 3/2012 e Codice della crisi: continuità sostanziale e diritto intertemporale
Tribunale Ferrara, 22 Ottobre 2025. Pres. Martinelli. Est. Cocca.
Esdebitazione – Disciplina applicabile – Legge 3/2012 e Codice della crisi – Continuità sostanziale e diritto intertemporale
Esdebitazione – Requisito soggettivo – Colpa grave e ricorso al credito sproporzionato – Interpretazione conforme all’art. 282 CCII
Esdebitazione – Debiti fiscali – Mancato pagamento reiterato – Irrilevanza quale causa ostativa
Esdebitazione – Onere probatorio – Assenza di colpa – Valutazione d’ufficio del giudice
Esdebitazione – Diritto del debitore onesto ma sfortunato – Direttiva (UE) 2019/1023 – Uniformità interpretativa
In tema di esdebitazione del debitore persona fisica, anche se la procedura di liquidazione del patrimonio è stata aperta sotto la vigenza della legge 3/2012, i requisiti sostanziali dell’istituto devono essere valutati alla luce della disciplina vigente al momento della decisione, attesa la natura costitutiva della pronuncia e la continuità sostanziale con l’art. 282 CCII.
Il requisito soggettivo di meritevolezza previsto dall’art. 14-terdecies L. 3/2012, relativo al “ricorso al credito colposo e sproporzionato”, deve essere interpretato alla luce dell’art. 282 CCII, limitando la causa ostativa alle ipotesi di colpa grave, mala fede o frode del debitore.
Il mancato pagamento dei debiti fiscali non costituisce, di per sé, causa ostativa all’esdebitazione, dovendo la valutazione concentrarsi esclusivamente sulla colposità del ricorso al credito e non sull’origine tributaria dell’indebitamento.
La verifica dell’assenza di colpa grave nel sovraindebitamento è oggetto di valutazione officiosa del giudice, sulla base degli atti della procedura e della relazione del gestore della crisi; il debitore non ha l’onere di provare un fatto negativo, quale la propria diligenza.
L’esdebitazione va riconosciuta al debitore onesto ma sfortunato, in conformità alla Direttiva (UE) 2019/1023, che impone una lettura unitaria e non discriminatoria del requisito di meritevolezza, al fine di garantire il rapido reinserimento del debitore nel circuito economico. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Testo Integrale



