Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33952 - pubb. 29/11/2025
Il Tribunale di Firenze conferma il divieto di pagamento diretto dei subappaltatori in caso di ammissione dell’appaltatore a concordato preventivo
Tribunale Firenze, 03 Novembre 2025. Est. Selvarolo.
Appalto e subappalto – Pagamento diretto ai subappaltatori – Procedura concorsuale dell’appaltatore – Inefficacia
Concordato preventivo – Divieto di pagamento dei crediti anteriori – Pagamento diretto come violazione della par condicio creditorum
Appalti pubblici – Subappalto – Delegazione di pagamento ex lege – Assenza di un rapporto diretto di credito
Diritto concorsuale e codice degli appalti – Coordinamento normativo – Prevalenza della disciplina concorsuale
Tutela dei subappaltatori – Fondo ministeriale ex art. 47 D.L. 34/2019 – Ratio sostitutiva del pagamento diretto
Il pagamento diretto ai subappaltatori da parte della stazione appaltante, previsto dall’art. 119, comma 11, D.Lgs. 36/2023, diviene inefficace in caso di ammissione dell’appaltatore a procedura concorsuale, dovendo i crediti dei subappaltatori essere soddisfatti nell’ambito della procedura e nei limiti dell’art. 100 CCII.
Nel concordato preventivo, anche in regime di prosecuzione dell’appalto, vige il divieto di pagamento dei crediti anteriori, e il pagamento diretto ai subappaltatori costituisce una soddisfazione preferenziale extra-concorsuale in violazione della par condicio creditorum, ammissibile solo previa autorizzazione del tribunale ex art. 100 CCII.
Il meccanismo di pagamento diretto ai subappaltatori, previsto dall’art. 119 D.Lgs. 36/2023, integra una delegazione di pagamento ex lege e non trasferisce al subappaltatore un diritto di credito diretto verso la stazione appaltante, la quale adempie in vece dell’appaltatore.
La disciplina del codice dei contratti pubblici non deroga ai principi del diritto concorsuale, e in particolare al divieto di pagamento preferenziale dei crediti anteriori: la previsione dell’art. 119 D.Lgs. 36/2023 opera solo per le imprese in bonis, restando esclusa nelle ipotesi di procedura concorsuale.
Per le ipotesi in cui l’appaltatore sia ammesso a procedura concorsuale, la tutela dei subappaltatori è assicurata dal fondo istituito presso il Ministero delle Infrastrutture dall’art. 47 D.L. 34/2019, destinato a soddisfare i crediti insoddisfatti fino al 70%, in luogo dell’operatività del pagamento diretto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Antonio Pezzano
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