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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35117 - pubb. 12/09/2026.

Concordato preventivo: atto autorizzato e prededuzione dei crediti da esso scaturenti


Cassazione civile, sez. I, 03 Giugno 2026, n. 17759. Pres. Pazzi. Est. D'Aquino.

Atto negoziale autorizzato ex art. 161, settimo comma, l.fall. - Crediti o rapporti non espressamente dedotti nell’accordo - Copertura - Esclusione - Conseguenze


In tema di concordato preventivo, qualora un atto negoziale sia autorizzato a termini dell'art. 161, comma 7, l. fall., la prededuzione degli eventuali crediti da esso scaturenti non copre crediti o rapporti non espressamente dedotti nell'accordo; sicché, in caso di transazione autorizzata dal tribunale relativa a vizi e difetti di una fornitura, la prededuzione non può essere concessa per i crediti conseguenti all'emersione di vizi occulti non conosciuti, né conoscibili dalla controparte contrattuale, né resi noti al giudice in sede di formulazione dell'istanza di autorizzazione. (massima ufficiale)