ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6141 - pubb. 13/07/2011.

Nuove disposizioni in tema di privilegi dello Stato per imposte ed accesso dell’imprenditore agricolo agli accordi di ristrutturazione ed alla transazione fiscale


di Decreto legge, 06 Luglio 2011. .

Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 – Nuova disciplina dei privilegi dei crediti fiscali e relative modifiche al codice civile, al codice di procedura civile ed alla legge fallimentare.


Alcune tra le modifiche di rilievo introdotte dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (Franco Benassi):


Disposizioni che riguardano l’art. 2752 c.c.

L'art. 23, comma 37, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, entrato in vigore il 6 luglio 2011, ha modificato il primo comma dell’art. 2752 c.c. sostituendo, al primo comma, le parole: "per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per l'imposta regionale sulle attivita' produttive e per l'imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma dell'articolo 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente" sono sostituite dalle seguenti: "per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle societa', imposta regionale sulle attivita' produttive ed imposta locale sui redditi". La disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Il cambiamento riguarda il tipo di imposte i cui crediti sono assistiti da privilegio, il fatto che il privilegio assiste ora anche le relative sanzioni, il venir meno del presupposto dell’iscrizione delle imposte nei ruoli esecutivi.


Disposizioni che riguardano l’art. 2771 c.c.

L'art. 23, comma 38, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, in vigore dal 6 luglio 2011, ha abrogato l’Art. 2771 c.c., il quale così disponeva: Art. 2771. Crediti per le imposte sui redditi immobiliari. I. I crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta o alla quota proporzionale di imposta imputabile ai redditi immobiliari, compresi quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, sono privilegiati sopra gli immobili tutti del contribuente situati nel territorio del comune in cui il tributo si riscuote e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli stessi immobili, senza pregiudizio dei mezzi speciali di esecuzione autorizzati dalla legge. II. Il privilegio previsto nel primo comma è limitato alle imposte iscritte nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente . III. Qualora l'accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato sinteticamente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la ripartizione proporzionale dell'imposta, prevista dal primo comma, viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini dell'imposta locale sui redditi.


Disposizioni che riguardano l’art. 2776 c.c.

L'art. 23, comma 39, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, in vigore dal 6 luglio 2011, ha modificato l’art. 2776 c.c.  inserendo, al terzo comma, le parole « dal primo e », dopo le parole «I crediti dello Stato indicati».

Il privilegio sussidiario sugli immobili spetta ora anche ai crediti per le imposte di cui al primo comma del’art. 2752 c.c., come detto modificato dal D.L. in parola.


Disposizioni che riguardano gli artt. 512 c.p.c., 98 e 110 della Legge fallimentare.

L'art. 23, comma 40, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, in vigore dal 6 luglio 2011, ha disposto che «I titolari di crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono contestare i crediti che, per effetto delle nuove norme di cui ai precedenti commi, sono stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio, valendosi, in sede di distribuzione della somma ricavata, del rimedio di cui all'articolo 512 del codice di procedura civile, oppure proponendo l'impugnazione prevista dall'articolo 98, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel termine di cui all'articolo 99 dello stesso decreto.»

L’intervento, di non facile applicazione, prevede che i creditori che per effetto di queste nuove norme vedono migliorata la loro posizione  hanno facoltà di far valere la loro collocazione sia facendo ricorso al rimedio di cui all’art. 512 c.p.c., sia a quello di cui all’art. 98, comma 3, L.F. nel termine di cui all’art. 99 L.F. L’impugnazione sembrerebbe, per quanto riguarda la materia fallimentare, proponibile anche in sede di riparto e quindi forse anche per i crediti già ammessi al passivo in data precedente l’entrata in vigore di questa disposizione (6 luglio 2011).


Disposizioni che riguardano gli artt. 182 bis e 182 ter della Legge fallimentare.

L'art. 23, comma 43, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, in vigore dal 6 luglio 2011, ha disposto che «In attesa di una revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento  delle disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza possono accedere alle procedure di cui agli articoli 182-bis e 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato da ultimo dall'articolo 32, commi 5 e 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

L’imprenditore agricolo, che non è assoggettabile a fallimento, può ora far uso dello strumento della ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 bis L.F. e della transazione fiscale di cui all’art. 182 ter L.F.

Segnalazione dell'Avv. Massimiliano Muneghina

Le norme interessate:

Art. 2752 c.c.

Art. 2771 c.c.

Art. 2776 c.c.

Art. 512 c.p.c.

Art. 98 L.F.

Art. 182 bis L.F.

Art. 182 ter L.F.