Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6730 - pubb. 28/11/2011

Accordi di ristrutturazione e intervento giudiziale successivo alla omologa

Tribunale Terni, 04 Luglio 2011. Est. Paola Vella.


Accordi di ristrutturazione dei debiti - Intervento giudiziale successivo all'omologa - Esclusione - Azione di risoluzione per inadempimento di un creditore - Necessità.



La legge fallimentare non prevede alcun intervento giudiziale nella fase di esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182 bis legge fallimentare che sia stato omologato, nè detta disposizioni in ordine al suo eventuale annullamento o risoluzione. L'unica ipotesi di intervento giudiziale successiva alla omologazione potrà, pertanto, essere  solamente quella stimolata da un creditore che agisca al fine di far dichiarare la risoluzione per inadempimento dell'accordo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione del Prof. Avv. Bruno Inzitari


Massimario, art. 182bis l. fall.


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