Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8632 - pubb. 11/03/2013

Accordo di ristrutturazione dei debiti, inibitoria delle azioni cautelari o esecutive, verifica sostanziale del tribunale e contenuto della relazione del professionista

Tribunale Roma, 03 Gennaio 2012. Est. Lucia Odello.


Accordo di ristrutturazione dei debiti - Automatic stay - Controllo del tribunale - Natura - Verifica sulla ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge.

Accordo di ristrutturazione dei debiti - Automatic stay - Contenuto della dichiarazione del professionista - Indicazione di elementi utili per garantire la posizione dei creditori estranei - Attestazione della veridicità dei dati contabili.



Il procedimento di cui all'articolo 182 bis, comma 6, L.F., il quale consente di ottenere il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive nel periodo necessario alla formalizzazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, richiede al tribunale un controllo non solo formale sulla documentazione richiesta dalla norma bensì una vera e propria verifica sulla ricorrenza dei presupposti per pervenire ad un accordo di ristrutturazione e delle condizioni per il pagamento regolare dei creditori con i quali non sono in corso trattative e che non hanno intenzione di trattare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La dichiarazione del professionista prevista dall'articolo 182 bis, comma 6, L.F. da allegare alla richiesta volta ad ottenere il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive nel periodo necessario alla formalizzazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, non ha natura meramente certificativa, ma deve fornire elementi sostanziali utili allo scopo di garantire la posizione dei creditori estranei e deve, altresì, attestare la veridicità dei dati contabili. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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