My Way - Prodotto finanziario e pubblicità ingannevole
ABF di Autorità garante della concorrenza , 18 Settembre 2003. Est. Grillo.
Pubblicità ingannevole – Prodotto finanziario My Way – Idoneità ad indurre in errore il consumatore – Sussistenza
…il consumatore può subire un indebito condizionamento nel proprio processo di scelta rivolgendosi all'operatore pubblicitario nell'aspettativa di effettuare un investimento, senza la consapevolezza di dover al contempo sottoscrivere anche un contratto di finanziamento…
PI4187
- MPS-BANCA 121/MY-WAY-121 PERFORMANCE
Provvedimento n. 12437
L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 18 settembre 2003;
SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. RICHIESTA DI INTERVENTO
Con
richieste di intervento pervenute in data 9 aprile 2003, la Federconsumatori
Puglia ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto
Legislativo n. 74/92, del volantino pubblicitario relativo al piano finanziario
denominato "121 Performance", diffuso presso le filiali di
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Banca 121 PF S.p.A. (già Banca 121
S.p.A.) nel mese di settembre 2002, e del messaggio pubblicitario relativo al
prodotto di investimento denominato "My Way", diffuso da Banca
121 PF S.p.A., contenuto in una lettera inviata ad un cliente della banca
nell'ottobre del 2000.
Il messaggio relativo al piano finanziario denominato "121 Performance"
pubblicizza la possibilità, tramite tale prodotto, di conseguire interessanti
opportunità di guadagno con rate mensili costanti e di modesto importo,
contenendo le eventuali perdite entro un limite massimo predefinito.
Il messaggio relativo al prodotto di investimento denominato "My Way"
pubblicizza la possibilità, tramite tale prodotto, di cogliere le opportunità
offerte dai mercati finanziari con piccoli versamenti mensili.
Nelle richieste di intervento si lamenta che le caratteristiche dei prodotti
offerti siano differenti da quanto prospettato nei relativi messaggi
pubblicitari, in quanto entrambi i prodotti rappresenterebbero in realtà "un
vero e proprio mutuo, che il consumatore dovrà contrarre e che dovrà rimborsare
a rate".
II. MESSAGGI
I messaggi
oggetto della richiesta di intervento consistono:
a) in un depliant, composto di sei facciate, intitolato "121
Performance – Oggi certezze, domandi grandi opportunità". Nelle pagine
centrali deldepliant vengono descritte le caratteristiche e le
finalità del prodotto con espressioni quali: "121 Performance è un
piano finanziario innovativo che offre, in caso di andamento favorevole dei
mercati finanziari, interessanti opportunità di guadagno (potenzialmente
illimitate), contenendo, in caso di ribassi, le eventuali perdite entro un
limite massimo predefinito"; "121 Performance […] prevede il
versamento di rate costanti di importo minimo di ca. Lit. 150.000 (o multipli)
e massimo di ca. Lit. 600.000"; "Il rendimento del piano, che
ha una durata di 15 anni, è parametrato all'andamento di un paniere di comparti
di Sicav […] di elevato standing". Nella prima facciata e sul retro
del pieghevole vi sono i riferimenti (telefonici, internet e
di posta elettronica) della Banca 121.
b) in un riquadro pubblicato a margine di una lettera inviata ad un cliente
della banca nell'ottobre del 2000. Nel riquadro si legge: "Banca 121 Le
offre una nuova opportunità d'investimento "su misura": "MY
WAY". Con un versamento mensile a partire da sole 150.000 lire può
realizzare un piano finanziario personalizzato e bilanciato che consente di
cogliere, da subito, le opportunità offerte dai mercati. Per maggiori
informazioni, i nostri consulenti e promotori finanziari sono a Sua
disposizione". Segue l'indicazione del numero telefonico cui
rivolgersi.
III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI
In data 8
maggio 2003 è stato comunicato all'associazione segnalante ed a Banca 121 PF
S.p.A., in qualità di operatore pubblicitario, l'avvio del procedimento ai
sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l'eventuale
ingannevolezza dei messaggi pubblicitari oggetto delle richieste di intervento
sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2 e 3, del citato Decreto
Legislativo, con riguardo alle caratteristiche dei prodotti offerti.
Banca 121 PF S.p.A. è stata altresì informata, in data 16 luglio 2003,
dell'acquisizione agli atti del procedimento istruttorio della memoria
presentata da Banca 121 PF S.p.A. in data 21 gennaio 2003 in relazione al
procedimento PI3999 4You MPS Finance.
IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE
Contestualmente
alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto a Banca 121 PF
S.p.A., ai sensi dell'articolo 6, comma 1, letteraa), del D.P.R. n.
627/96, di fornire informazioni riguardanti le caratteristiche finanziarie dei
prodotti denominati "121 Performance" e "My Way"
e copia dei prospetti informativi che l'intermediario deve consegnare al
cliente per l'adesione, ai sensi dei regolamenti Consob, in relazione agli
stessi prodotti.
La società Banca 121 PF S.p.A., con memorie pervenute in data 23 e 24 giugno
2003, ha evidenziato quanto segue:
1. le segnalazioni si riferiscono a messaggi pubblicitari risalenti nel tempo e
relativi a prodotti la cui commercializzazione è cessata da molto tempo;
l'attività pubblicitaria in relazione ai prodotti "121 Performance"
è "My Way" è stata svolta rispettivamente dal mese di ottobre
2001 al mese di febbraio 2002 e dal mese di ottobre 2000 al mese di maggio
2001, da una società, la Banca 121 S.p.A., non più esistente dal dicembre 2002;
2. l'associazione segnalante indica che il depliant pubblicitario
relativo al prodotto "121 Performance" sarebbe stato diffuso
presso le filiali della banca nel mese di settembre 2002 e tale circostanza
contrasta con la cessazione, nel marzo 2002, della commercializzazione di tale
prodotto;
3. l'accertamento dell'ingannevolezza di un messaggio pubblicitario da parte
dell'Autorità dovrebbe concretizzarsi in un provvedimento avente la finalità di
evitare che il messaggio possa iniziare o comunque continuare a produrre
effetti dannosi sui consumatori; essendo cessata la campagna pubblicitaria e la
stessa commercializzazione dei prodotti, i messaggi segnalati non sarebbero più
idonei a produrre alcun effetto negativo sul pubblico dei consumatori;
4. il prodotto finanziario denominato "121 Performance"
prevede un finanziamento finalizzato all'acquisto di un'obbligazione il cui
rendimento è indicizzato all'andamento di un paniere di fondi comuni di
investimento e di sicav; il prodotto "My Way" prevede un
finanziamento finalizzato all'acquisto di uno zero coupon e di quote di un
fondo comune di investimento; in entrambi i casi è previsto che gli strumenti
finanziari che compongono il portafoglio siano acquistati dal cliente con le
somme rinvenienti da un finanziamento erogato dalla banca e che i clienti, alla
scadenza del contratto, rientrino in pieno possesso degli importi rinvenienti
dal rimborso dei fondi comuni prescelti;
5. i messaggi pubblicitari relativi a prodotti estremamente complessi come
quelli in esame devono sintetizzare le finalità principali degli stessi, quali,
nella fattispecie, la creazione di un capitale a scadenza in un ottica di lungo
termine; i finanziamenti connessi ai due prodotti avrebbero viceversa natura
accessoria.
In allegato alle memorie, la società Banca 121 PF S.p.A. ha prodotto copia
delle proposte di adesione ai piani finanziari denominati "121
Performance" e "My Way", con la documentazione
allegata, tra cui i fogli informativi sui rischi generali degli investimenti
connessi.
V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
Le
eccezioni sollevate dall'operatore pubblicitario relative alla circostanza che
i messaggi segnalati non sarebbero più idonei a produrre alcun effetto negativo
sul pubblico dei consumatori, essendo cessata la campagna pubblicitaria e la
stessa commercializzazione dei due prodotti, ed, inoltre che i messaggi
segnalati non sarebbero attribuibili alla Banca 121 PF S.p.A., bensì a Banca
121 S.p.A., non sono accoglibili.
In merito al primo profilo, si consideri che con il Decreto Legislativo n.
74/92 il Legislatore ha attribuito all'Autorità il compito di valutare la
possibile induzione in errore dei messaggi pubblicitari diffusi dopo
l'emanazione del Decreto Legislativo citato. La circostanza che la diffusione
dei messaggi sia cessata e che i prodotti non siano più in commercio nel
momento in cui l'Autorità opera la valutazione dei messaggi che li
pubblicizzavano non fa venire pertanto meno il dovere dell'Autorità medesima ad
operare una valutazione delle pubblicità sottoposte alla sua attenzione.
Con riguardo alla seconda eccezione sollevata, viceversa, si rileva che Banca
121 PF S.p.A. è stata costituita in data 23 dicembre 2002 dalla fusione per
incorporazione di Banca 121 S.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e
successivo conferimento del relativo ramo d'azienda a Banca 121 PF S.p.A.. Come
risulta anche dalle memorie depositate da Banca 121 PF S.p.A. in data 21
gennaio 2003 in relazione al procedimento PI/3999 4 You MPS Finance,
all'attuale soggetto giuridico, Banca 121 PF S.p.A., fanno capo tutti i
rapporti attivi e passivi della cessata Banca 121 S.p.A., compresi quelli
connessi ad eventuali atti posti in essere da quest'ultima. Ai fini del
presente procedimento, Banca 121 PF S.p.A., nella sua qualità di successore ex
lege di Banca 121 S.p.A. a far data dal 23 dicembre 2002, deve essere
pertanto considerato quale operatore pubblicitario.
I prodotti "121 Performance" e "My Way"
vengono prospettati nei rispettivi messaggi come prodotti di investimento che
consentono di accedere alle opportunità offerte dai mercati con versamenti
mensili di modesta entità. Il destinatario dei due messaggi è portato ad
immaginare che i versamenti mensili cui gli stessi fanno riferimento vengano
impiegati per far fronte ad un investimento nei mercati finanziari, con
modalità analoghe a quelle previste nei piani di accumulo di capitale dei fondi
comuni di investimento.
Nei messaggi segnalati non si ravvisa alcun elemento in grado di informare
correttamente il destinatario degli stessi della necessità di sottoscrivere un
contratto di finanziamento per accedere ai due prodotti, come risulta dalle
memorie presentate da Banca 121 PF S.p.A. e dalle documentazioni dalla stessa
trasmesse. Tale finanziamento non può in alcun modo essere ritenuto accessorio,
come sostenuto nelle memorie difensive, in quanto esso rappresenta il
presupposto per poter accedere ai due prodotti: esso, alla stregua dei
rendimenti dei titoli in cui l'ammontare finanziato viene investito,
contribuisce in modo essenziale alla determinazione delle caratteristiche
(rendimenti, rischi, costi ed oneri accessori) dei prodotti "121
Performance" e "My Way".
Infine, non rileva ai fini dell'idonea rappresentazione nei due messaggi delle
caratteristiche dei prodotti in esame la loro qualificazione quali "piani
finanziari", data la generalità di tale espressione e non la idoneità
della stessa ad evidenziare ai destinatari dei messaggi la componente di
finanziamento.
Alla luce delle considerazioni esposte, il consumatore può subire un indebito
condizionamento nel proprio processo di scelta rivolgendosi all'operatore
pubblicitario nell'aspettativa di effettuare un investimento, senza la
consapevolezza di dover al contempo sottoscrivere anche un contratto di
finanziamento.
Tale circostanza risulta vera anche nel caso del sintetico messaggio relativo
al prodotto "My Way", che risulta omissivo in relazione ad una
delle caratteristiche essenziali del prodotto.
RITENUTO, pertanto, che i messaggi pubblicitari in esame sono idonei a indurre in errore i consumatori in ordine alle effettive caratteristiche dei prodotti offerti, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico;
DELIBERA
che i
messaggi pubblicitari descritti al punto 2 del presente provvedimento, diffusi
da Banca 121 PF S.p.A., costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in
motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1,
2, e 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta
l'ulteriore diffusione.
L'inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell'articolo 7,
comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l'arresto fino a tre mesi e con
l'ammenda fino a duemilacinquecentottantadue (2.582,00) euro.
Il
presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato
nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del
Lazio, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92,
entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.
IL
SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone
IL
PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro