Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9607 - pubb. 21/10/2013

Opposizione all'accordo di ristrutturazione, legittimazione di ogni altro interessato e definizione dei poteri del tribunale

Tribunale Ravenna, 10 Ottobre 2013. Est. Farolfi.


Accordo di ristrutturazione dei debiti - Opposizione - Termine per la proposizione - Natura perentoria - Sospensione feriale dei termini - Esclusione.

Accordo di ristrutturazione dei debiti - Opposizione - Assistenza del difensore - Necessità - Costituzione del corso del giudizio - Effetti.

Accordo di ristrutturazione dei debiti - Opposizione - Legittimazione - Interpretazione dell'espressione "ogni altro interessato" - Interpretazione estensiva - Limiti - Ingresso nel giudizio di soggetti portatori di interessi di mero fatto non attuali - Esclusione.

Accordo di ristrutturazione dei debiti - Omologazione - Valutazione da parte del tribunale di scelte discrezionali dell'imprenditore - Esclusione - Verifica della regolarità del procedimento e dell'assenza di profili di nullità e dell'attualità dell'accordo - Vaglio di coerenza e logicità dell'asseverazione del professionista - Necessità.



Il termine di 30 giorni per proporre opposizione ai sensi dell'art. 182 bis, comma 4, l.f. è perentorio e non è soggetto a sospensione feriale.

L'opposizione all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti va proposta con il ministero del difensore. In caso di costituzione a mezzo legale avvenuta nel corso del procedimento, non può operare la sanatoria di cui all'art. 182 c.p.c. (che attiene all'ipotesi di procura viziata ma non mancante o inesistente) ma i relativi effetti si producono ex nunc, dovendo perciò l'opposizione ritenersi in tal caso tardiva se il termine perentorio sia in precedenza decorso.

L'espressione "ogni altro interessato" è suscettibile di interpretazione estensiva, ma non sino al punto di consentire l'ingresso di soggetti portatori di interessi di mero fatto, non attuali, che si risolvono nell'auspicio a che l'obiettivo perseguito dall'accordo di ristrutturazione si realizzi, anche se attraverso diverse modalità esecutive.

In sede di omologazione dell'accordo non è consentito all'organo giudiziario la valutazione della discrezionalità imprenditoriale e, quindi, del quomodo del piano attraverso il quale il debitore, con l'accordo dei suoi creditori principali, si propone di compiere la ristrutturazione del debito e garantire la propria sopravvivenza, ma è limitato alla verifica della regolarità del procedimento, all'assenza di profili di nullità ed all'attuabilità dell'accordo stesso, come desumibile attraverso un vaglio di coerenza e logicità dell'asseverazione compiuta dal professionista. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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