Dolo contrattuale, violazione del generale obbligo di buona fede e di protezione, onere della prova e risarcimento del danno
Tribunale di Cremona, 27 Settembre 2012. Est. Milesi.
Obbligazioni e contratti - Dolo contrattuale ex articolo 1439 c.c. - Comportamenti omissivi reticenti - Omessa denuncia di circostanze in violazione del generale obbligo di buona fede nelle trattative e di quello di protezione - Onere della prova - Presunzione juris tantum - Risarcimento del danno - Limiti dell'interesse negativo - Esclusione - Estensione a tutto il complesso delle utilità mancate o al maggior aggravio economico
Nel dolo contrattuale ex art. 1439 c.c. i raggiri ben possono consistere in comportamenti omissivi e reticenti, specie laddove inseriti in un più ampio comportamento malizioso e diretto ad ingannare la vittima, o laddove la parte silente abbia taciuto circostanze che il generale obbligo di buona fede nelle trattative e quello di protezione (che del primo costituisce diretto corollario) imponevano di esternare. Una volta dimostrata l’esistenza di un raggiro rilevante su un elemento non trascurabile del contratto, il deceptus non è tenuto a provare altro ai fini dell’an debeatur, in quanto opera la presunzione iuris tantum che senza la condotta illecita le condizioni contrattuali sarebbero state diverse e quindi per lui più favorevoli. Pur trattandosi di sottospecie della responsabilità precontrattuale, il risarcimento del danno patito dagli attori non può essere limitato al solo interesse negativo, ma deve estendersi a tutto il complesso delle utilità mancate o al maggiore aggravio economico subito in ragione del comportamento fraudolento del deceptor. (Andrea Milesi) (riproduzione riservata)