Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11375 - pubb. 15/10/2014

L’esonero dalla notifica del titolo esecutivo di natura contrattuale di cui all’articolo 41, comma 1, TUB non opera nell’esecuzione contro il terzo

Tribunale Padova, 01 Agosto 2014. Est. Maria Antonia Maiolino.


Processo esecutivo - Notifica del titolo esecutivo - Titolo di natura contrattuale - Esonero dalla notifica di cui all’articolo 41, comma 1, TUB - Esecuzione promossa contro il terzo - Esclusione

Compravendita di cosa futura - Verificarsi dell’effetto traslativo nel momento in cui il bene viene ad esistenza - Ipoteca iscritta anteriormente - Opponibilità all’acquirente che abbia trascritto al momento dell’acquisto



L’esonero dalla notifica del titolo esecutivo di cui all’articolo 41, comma 1, TUB non opera quando l’esecuzione sia promossa nei confronti di terzi. Detto esonero, infatti, si spiega con la natura contrattuale del titolo, la quale consente al contraente che subisce l’esecuzione di averne conoscenza. Presupposto, quest’ultimo, non riscontrabile nell’ipotesi in cui il titolo contrattuale venga azionato non nei confronti del contraente ma nei confronti di un terzo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nella vendita di cosa futura, l’effetto traslativo si verifica nel momento in cui il bene è venuto ad esistenza nella sua completezza e ciò indipendentemente dalla trascrizione del contratto di compravendita, la quale ha soltanto lo scopo di rendere opponibile il relativo diritto agli acquirenti dello stesso bene che non hanno trascritto o hanno trascritto posteriormente il loro titolo. Conseguentemente, l’acquirente di un bene futuro che ha trascritto il suo acquisto subisce gli effetti dell’ipoteca iscritta sul bene dopo la trascrizione del suo acquisto ma anteriormente al momento in cui il bene sia venuto ad esistenza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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