Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11377 - pubb. 16/10/2014

Inammissibilità della proposta di concordato preventivo che preveda il pagamento integrale dell'Iva e la falcidia dei crediti antergati

Tribunale Rimini, 08 Ottobre 2014. Est. Maria Antonietta Ricci.


Concordato preventivo - Falcidia del credito Iva - Inammissibilità

Concordato preventivo - Falcidia del credito Iva - Inammissibilità - Natura sostanziale della norma

Concordato preventivo - Falcidia del credito per Iva e ritenute -  Inammissibilità

Concordato preventivo - Pagamento integrale del credito Iva e ritenute - Falcidia degli altri crediti privilegiati di grado anteriore -  Inammissibilità

Concordato preventivo - Obblighi informativi del proponente - Pendenza di azione di responsabilità ex artt. 2394 c.c. e 2407 c.c. - Omissione - Atto in frode ex art. 173 l. fall.



La proposta concordataria che assegna al credito IVA e per ritenute un trattamento pari a quello previsto per i chirografari non può essere ritenuta ammissibile, in quanto si pone in netto contrasto con il disposto dell’art. 182 ter l. fall. quale norma inderogabile, che non permette la falcidia di tali crediti ma solo una dilazione del pagamento.

L’art. 182 ter l. fall., ove prevede che la proposta di concordato preventivo, quanto all’IVA, può configurare solo la dilazione del pagamento, ha natura sostanziale ed esclude la falcidia concordataria di detto credito speciale in qualsiasi forma di concordato, ancorchè proposto senza ricorrere all’istituto della transazione fiscale, attenendo allo statuto concorsuale del credito IVA.

A seguito dell’intervento legislativo attuato con legge n. 122 del 30 luglio 2010, la medesima disciplina valevole per il credito IVA deve ritenersi estesa anche alle ritenute operate e non versate, rinvenendosi la ratio di tale assimilazione non già nella natura del tributo quanto nel meccanismo della titolarità del rapporto d’imposta, che fa capo a soggetti diversi, rispetto ai quali l’imprenditore è mero sostituto d’imposta.

E’ comunque inammissibile la proposta di concordato che prevede il pagamento integrale del credito IVA e per ritenute e la contestuale falcidia degli altri crediti privilegiati di grado anteriore all’IVA - quali lavoratori dipendenti, professionisti, agenti, imprese artigiane e cooperative, nonché Istituti di previdenza -, ove quest’ultimi sarebbero soddisfatti integralmente in caso di liquidazione ordinaria. E’ evidente infatti che tale ripartizione dell’attivo viola i diritti dei creditori che godono di privilegio con grado anteriore rispetto al credito IVA e per ritenute, ogni qualvolta in caso di liquidazione il valore di presumibile realizzo dell’attivo garantirebbe il loro integrale soddisfo.

Rientra negli obblighi informativi che incombono sulla società proponente il concordato - la cui violazione integra atto in frode ex art. 173 l. fall. - l’informazione circa la pendenza di un’azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. e 2407 c.c. promossa da un creditore a carico degli amministratori della stessa, tenuto conto che in caso di fallimento il curatore potrebbe agire a favore della massa facendo valere le medesime ragioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali, con prospettive di possibile recupero di attivo. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini del foro di Rimini


Il testo integrale



Massimario ragionato del concordato preventivo:

Pagamento parziale di Iva e ritenute: natura della disposizione

Pagamento parziale di Iva e ritenute: divieto

Pagamento parziale di Iva e ritenute: rispetto dell’ordine della cause di prelazione

Azioni di responsabilità


 


Testo Integrale