Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11789 - pubb. 15/12/2014

Atti in frode: nozione, rilevanza delle azioni di responsabilità e trasformazione societaria quale mezzo di abuso del concordato

Tribunale Padova, 23 Ottobre 2014. Pres., est. Maria Antonia Maiolino.


Concordato preventivo - Atti in frode - Nozione - Occultamento del patrimonio - Alterazione della percezione dei creditori

Concordato preventivo - Atti in frode - Atti scoperti dal commissario giudiziale - Estensione della nozione al fatto non adeguatamente esposto nella proposta e dei suoi allegati

Concordato preventivo - Atti in frode - Revoca del concordato - Rilevanza - Tutela dell'interesse pubblico - Informazione dei creditori prima del voto - Irrilevanza - Inaffidabilità del debitore quale ostacolo all'ulteriore svolgimento della procedura

Concordato preventivo - Esposizione dell'attivo - Informazione dei creditori - Azione di responsabilità - Rilevanza

Concordato preventivo - Trasformazione di società di persone in società a responsabilità limitata - Atti in frode



Gli atti in frode di cui all'articolo 173 L.F. sono individuabili in ogni attività posta in essere dal proponente il concordato allo scopo di occultare il patrimonio, in modo da alterare la percezione dei creditori circa la reale situazione del debitore, influenzando il loro giudizio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il richiamo al fatto scoperto dal commissario giudiziale contenuto nell'articolo 173, comma 1, L.F. non si riferisce soltanto al fatto "scoperto" perché ignoto nella sua materialità, ma può comprendere anche il fatto non adeguatamente e compiutamente esposto in sede di proposta di concordato ed allegati e che può dirsi "accertato" dal commissario giudiziale, in quanto individuato, nella sua completezza e rilevanza ai fini della corretta informazione dei creditori, solo successivamente (Cass. 9050/2014). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Non è condivisibile l'opinione secondo la quale la sanzione della revoca del concordato come conseguenza di una condotta che incida sul diritto all'informazione dei creditori non opererebbe nell'ipotesi in cui le circostanze omesse emergano prima del voto, in quanto l'intervento del commissario giudiziale consentirebbe di ripristinare il loro diritto alla completa informazione. Le condotte cosiddette frodatorie, secondo la previsione dell'articolo 173 L.F., in quanto idonee ad alterare la corretta informazione ai creditori, sono, infatti, astrattamente idonee ad assumere rilievo addirittura nella fase di concordato "in bianco", prima ancora che il proponente abbia compiutamente esposto ai creditori la propria proposta di concordato ed il piano funzionale alla sua realizzazione. La questione della revocabilità del concordato non può, pertanto, essere risolta con l'applicazione di principi meramente privatistici, per cui il voto dei creditori successivo ai chiarimenti del commissario giudiziale varrebbe a risolvere qualsiasi originaria asimmetria informativa. Si tratta di un tema ove vengono in rilievo principi anche di natura pubblicistica, per cui deve di necessità concludersi che il legislatore ha inteso sbarrare la via del concordato al debitore il quale abbia posto dolosamente in essere gli atti contemplati dal citato articolo 173, individuando in essi una ragione di radicale non affidabilità del debitore medesimo e quindi, nel loro accertamento, un ostacolo obiettivo ed insuperabile allo svolgimento ulteriore della procedura. Cosicché l'accertamento ad opera del commissario giudiziale di atti di occultamento o dissimulazione dell'attivo, della dolosa omissione della denuncia di uno o più crediti, dell'esposizione di passività insussistenti o della commissione di altri atti di frode da parte del debitore determina la revoca dell'ammissione al concordato, a norma dell'articolo 173 L.F., indipendentemente dal voto espresso dai creditori in adunanza e quindi anche nell'ipotesi in cui i creditori medesimi siano stati resi edotti di quell'accertamento (Cass. 14552/2014). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La possibilità di esperire azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore della società, nonché dell'esperto contabile che abbia negligentemente redatto la perizia in sede di trasformazione da società di persone a società a responsabilità limitata, costituiscono voci attive del patrimonio del debitore che debbono essere indicate nel piano concordatario, in quanto idonee ad influire sul giudizio dei creditori e ad influenzarne il voto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Costituisce atto in frode ai creditori ai sensi dell'articolo 173, comma 3, L.F. l'utilizzo dello strumento del concordato preventivo nell'ambito di un disegno articolato ed attuato mediante una serie di atti posti in essere con lo scopo di traghettare i soci della società di persone oltre la linea della propria responsabilità personale. (Nel caso di specie, era stata posta in essere una trasformazione della società in nome collettivo in società a responsabilità limitata e la perizia resa dall'esperto contabile in sede di trasformazione aveva sopravvalutato un bene immobile, i crediti ed il magazzino). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


Massimario ragionato del concordato preventivo:

Gli atti in frode

L'intento fraudolento

Dissimulazione dell’attivo

Il commissario giudiziale

Azioni di responsabilità

Abuso del procedimento


 


Testo Integrale