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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11978 - pubb. 28/01/2015.

Azione diretta del subvettore nei confronti del mittente originario di cui all’art. 7 ter d.lgs n. 286 del 2005 e contratto a favore del terzo


Tribunale di Piacenza, 07 Gennaio 2015. Est. Gabriella Schiaffino.

Natura di obbligazione ex lege dell’azione diretta di cui all’art 7 ter d.lgs 286 del 2005 - Contratto a favore del terzo - Inapplicabilità - Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 artt. 5 n 1 e 3 eccezionalità deroga art 2.1


L’azione diretta del subvettore nei confronti del mittente originario di cui all’art. 7 ter d.lgs 286 del 2005 non è inquadrabile nell’ambito del contratto a favore del terzo rimanendo il subvettore estraneo al rapporto contrattuale tra mittente e vettore. (Mario Coderoni) (riproduzione riservata)

Nell’ipotesi di mittente con sede in Svizzera convenuto nel giudizio, opera il principio di cui all’art. 2.1 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007. (Mario Coderoni) (riproduzione riservata)

Le deroghe di cui all’art. 5.1 e 5.3 della medesima Convenzione non sono applicabili non rientrando l’azione diretta nella “materia contrattuale” nell’accezione data dalla giurisprudenza comunitaria secondo la quale la materia contrattuale riguarda solo le obbligazioni liberamente assunte dalle parti. (Mario Coderoni) (riproduzione riservata)

L’azione diretta non è neppure inquadrabile nell’ipotesi di responsabilità da delitto di cui all’art. 5.3 della Convenzione non presupponendo una responsabilità del mittente tenuto  a pagare in solido  il corrispettivo  in virtù di una obbligazione di garanzia ex lege ed avendo le deroghe indicate portata eccezionale. (Mario Coderoni) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Mario Coderoni


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