Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12607 - pubb. 13/05/2015

Mancata partecipazione dell'opponente alla mediazione e passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo. Il tentativo di mediazione deve essere effettuato anche al primo incontro e la parte onerata vi deve partecipare

Tribunale Firenze, 21 Aprile 2014. Est. Ghelardini.


Opposizione a decreto ingiuntivo - Mancato esperimento del tentativo di mediazione - Improcedibilità dell'opposizione - E revocabilità del decreto monitorio

Mediazione - Primo incontro avanti al mediatore - Interpretazione

Mediazione - Primo incontro avanti al mediatore - Attività del mediatore - Informazione su funzione e modalità della mediazione - Svolgimento di vera e propria attività di mediazione - Necessità

Mediazione - Sanzione dell'improcedibilità - Sanzione a carico della parte onerata - Comparizione al primo incontro - Necessità



Qualora nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo non venga esperito il tentativo di mediazione, la sanzione dell'improcedibilità non colpisce la pretesa creditoria azionati in via monitoria, bensì l'opposizione, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo diviene irrevocabile. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il "primo incontro" di cui all'articolo 5, comma 2 bis, d.lgs n. 28 del 2010 è quello fissato avanti al mediatore per la partecipazione di tutte le parti al tentativo di mediazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Al primo incontro avanti al mediatore di cui all'articolo 5, comma 2 bis, d.lgs n. 28 del 2010, il mediatore non deve limitarsi ad un'attività informativa circa la funzione e le modalità della mediazione, ma anche effettuare una vera e propria attività di mediazione sul merito delle questioni oggetto della lite, salva la facoltà delle parti di non procedere oltre nella mediazione, ove non sia raggiunto un accordo al primo incontro. Infatti, diversamente opinando ed assumendo che il primo incontro possa avere solo funzione informativa, il processo civile verrebbe a subire un'intralcio per l'espletamento di un'incombente meramente burocratico e rituale, senza cioè lo svolgimento di alcuna mediazione, unica attività che può dare alle parti una concreta chance di definizione transattiva della controversia. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Va sanzionato con l'improcedibilità il comportamento della parte onerata ex lege che, a prescindere dal fatto che il procedimento di mediazione sia stato attivato dalle altre parti, non lo coltiva non comparendo al primo incontro avanti al mediatore, mentre la mancata partecipazione alla mediazione della parte non onerata non potrà avere alcuna rilevanza ai fini della procedibilità della domanda, non potendo certo la parte diligente subire un pregiudizio per la mancata collaborazione di quella che non vi ha interesse. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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