Danno alla salute e periculum in mora
Tribunale di Piacenza, 10 Settembre 2008. Est. Morlini.
Procedimento cautelare – Danno alla salute – Insuscettibilità di integrale riparazione in caso di lesioni – Periculum in mora – Sussistenza.
Nell’ambito di un procedimento cautelare, allorquando la condotta della quale si chiede la rimozione sia idonea a cagionare un danno alla salute, deve ritenersi comunque integrato il requisito del periculum in mora, in ragione della natura dei beni per i quali si chiede la tutela, insuscettibili di integrale riparazione in caso di lesioni, e ciò anche nell’ipotesi in cui il ricorrente avrebbe potuto più tempestivamente promuovere l’azione cautelare stessa. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)
omissis
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 8/9/2008
- rilevato che, è pacifico tra le parti che il ricorrente B. Gianpiero è proprietario di un appartamento posto al primo piano di un immobile in **; che la convenuta M. s.n.c. è proprietaria di un appartamento sito al piano superiore dell’immobile; che l’immobile si affaccia su un cavedio, dal quale prendono aria e luce le stanze dell’appartamento del B.; che il cavedio è stato chiuso in corrispondenza del piano di proprietà della M., con l’apposizione di una griglia metallica a maglia stretta utilizzata come pavimentazione di un terrazzo così creato e prima inesistente; che su detta griglia sono state recentemente posizionate delle piante, quotidianamente annaffiate da un sistema di irrigazione.
Ciò posto, con la presente procedura cautelare ex art. 700 c.p.c. ante causam, il ricorrente B. G. chiede la condanna della convenuta M. s.n.c. alla rimozione della griglia, illegittimamente apposta così come anche acclarato da due ordinanze comunali, atteso che detta griglia impedisce ai locali del ricorrente di ricevere aria e luce, e comporta altresì la caduta di acqua, detriti, terriccio e fogliame sul pavimento del cavedio a seguito dell’innaffiamento delle piante.
Resiste parte convenuta, sul presupposto dell’assenza del fumus boni iuris, in ragione del fatto che l’apposizione della griglia avrebbe rappresentato un legittimo uso della parti comuni ex art. 1120 c.c. (rectius, 1102 c.c.); e dell’assenza del periculum in mora, in ragione del fatto che la griglia è stata apposta da oramai diverso tempo;
- ritenuto che, la domanda azionata appare al Giudice, con riferimento alla presente fase cautelare, assistita dal fumus boni iuris.
Invero, non condivisibile è il richiamo della difesa di parte convenuta alla facoltà di utilizzo di una parte comune ex art. 1102 c.c., atteso che l’utilizzo del cavedio ad opera della M., difformemente da quanto prescritto dall’invocata norma, per un verso altera la destinazione del cavedio stesso, creando un terrazzo ed impedendo, o quantomeno riducendo, la funzione di dare aria e luce all’immobile del B.; per altro verso, impedisce all’evidenza al B. un utilizzo di tale cavedio, che viene chiuso proprio con l’apposizione della griglia.
In ogni caso poi, ai fini della presente delibazione cautelare, l’esistenza del fumus in ordine all’illegittimità dell’apposizione della griglia, è inoltre più che lumeggiata dalla presenza di due provvedimenti amministrativi, mai sospesi dal Giudice Amministrativo invocato dai convenuti tramite il ricorso straordinario al capo dello Stato, id est le ordinanze comunali n. 644 del 4/10/2007 e n. 254 del 5/6/2008 (cfr. all. 1 e 5 fascicolo di parte ricorrente), che accertano l’illegittimità della costruzione e ne ordinano la demolizione.
Quanto all’eccezione della difesa di parte convenuta, a tenore della quale tali ordinanze non avrebbero “riflessi nella sfera dei rapporti privatistici di vicinato” in quanto “assunti sempre con salvezza dei diritti dei terzi” (cfr. pag. 3 comparsa di risposta), trattasi di un macroscopico errore di prospettiva giuridica. Sul punto, basta osservare che è ben vero come i provvedimenti amministrativi siano effettivamente sempre assunti con salvezza dei diritti dei terzi, ma è altrettanto vero che terzo è il B., non già la M.; ed il principio invocato significa che un’ipotetica autorizzazione amministrativa alla M. per costruire, non potrebbe comunque pregiudicare le prerogative civilistiche del vicino B., ma non vuole certo dire, come sembra pretendere la difesa di parte convenuta, che il diniego di autorizzazione alla M. non possa essere utilizzato dal B. per invocare l’illegittimità del comportamento della M.;
- considerato che, ad avviso del Giudice, il ricorso è anche assistito dal necessario requisito del periculum in mora.
Sul punto, si osserva come sia ben vero che l’apposizione della griglia sia stata effettuata oramai diversi anni orsono; ma sia altrettanto vero che solo da pochi mesi sono state posizionate delle piante, quotidianamente annaffiate, con la conseguenza della caduta di acqua, detriti, terriccio e fogliame.
In ogni caso, ad avviso del Sevizio sanitario regionale dell’Emilia Romagna, l’attuale situazione, in ragione sia della privazione di aerazione ed illuminazione, sia della caduta di acqua, detriti, terriccio e fogliame, non è “igienicamente sostenibile ai fini della sicurezza delle persone abitanti al primo piano”, e cioè nell’immobile del ricorrente (cfr. relazione AUSL 20/8/2007, all. 1 B fascicolo di parte ricorrente). Trattasi di valutazione che, in ragione dell’autorevolezza e della terzietà dell’organo pubblico che la ha effettuata, merita di essere condivisa.
Atteso quindi che la condotta della quale si chiede la rimozione è idonea a cagionare un danno alla salute, e cioè di un diritto costituzionalmente protetto ex art. 32 Cost., ad avviso del Giudice deve ritenersi comunque integrato il requisito del periculum in mora necessario per ottenere la tutela cautelare, stante la natura dei beni per i quali si chiede la tutela, insuscettibili di integrale riparazione in caso di lesioni; e ciò pur se deve darsi atto che parte ricorrente ben avrebbe potuto più tempestivamente promuovere la presente azione cautelare;
- osservato che, alla luce di quanto sopra, il ricorso va accolto.
A seguito dell’attenuazione della cosiddetta strumentalità necessaria tra cautela e merito derivante dall’introduzione del vigente art. 669 octies comma 6 c.p.c., trattandosi di procedura ex art. 700 c.p.c., come tale idonea ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, deve provvedersi anche sulle spese di lite, che, liquidate come da dispositivo in assenza di nota, alla stregua dei principi generali codificati dall’art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza, e sono quindi poste a favore del ricorrente ed a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
visto l’art. 700 c.p.c.
- ordina a M. s.n.c. di rimuovere il grigliato metallico posto a copertura del cavedio dell’immobile di piazza **;
- dichiara tenuta e condanna M. s.n.c. a rifondere a B. G. le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 2.000,00 per diritti ed onorari, € 170,00 per rimborsi, oltre IVA, CPA ed art. 14 TP.
Si comunichi.
Piacenza, 10/9/2008
Il Giudice
dott. Gianluigi Morlini