Responsabilità precontrattuale della banca per illegittima interruzione di trattative aventi ad oggetto la concessione di un finanziamento
Tribunale di Piacenza, 17 Novembre 2015. Est. Gabriella Schiaffino.
Contratti bancari - Responsabilità precontrattuale della banca per illegittima interruzione di trattative con il cliente per la concessione di un finanziamento, legittima e ragionevole aspettativa di accoglimento della proposta formulata in conformità con le indicazioni dei funzionari, rifiuto ingiustificato della banca - Onere prova a carico dell’attore - Insussistenza della prova del danno inteso come interesse negativo asseritamente patito - Rigetto domanda
Sussiste responsabilità precontrattuale della banca per ingiustificata interruzione delle trattative finalizzate alla concessione di un finanziamento qualora il cliente abbia formulato una proposta concordata con i funzionari coerente con le indicazioni della banca risultanti da precedenti dinieghi relativi ad analogo finanziamento in differente forma, e qualora nell’imminenza della auspicata delibera la banca abbia autorizzato una serie di attività prodromiche alla ritenuta imminente concessione del finanziamento, mediante apertura di un conto corrente sul quale sia stata versata la provvista per l’acquisto subito dopo effettuato di Titoli destinati ad essere costituiti in pegno a garanzia del finanziamento stesso poi negato senza specifica motivazione.
In presenza di accertata responsabilità precontrattuale della banca grava sull’attore l’onere di provare il danno patito, inteso come interesse negativo, senza alcun ricorso a generici criteri equitativi. (Gabriella Schiaffino) (riproduzione riservata)