Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1376 - pubb. 01/11/2008

Liberazione anticipata e valutazione della condotta frazionata per semestri

Tribunale Torino, 22 Ottobre 2008. Est. Vignera.


Istituti di prevenzione e pena – Ordinamento penitenziario – Liberazione anticipata – Valutazione frazionata per semestri – Incidenza negativa su semestri precedenti – Ammissibilità – Condizioni



In tema di liberazione anticipata, la valutazione negativa della condotta del condannato relativa ad un semestre può incidere sfavorevolmente su quella del semestre immediatamente precedente; a tal fine assume particolare rilievo la data del comportamento censurabile (nella fattispecie posto in essere in epoca liminare ai due semestri) ed il suo disvalore ordinamentale (nella fattispecie trattavasi di condotta penalmente rilevante). (Giuseppe Vignera) (riproduzione riservata)


 



R.G. N. 891/08

N.ordinanza

REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

per il distretto della Corte di Appello di

TORINO

 

in persona dei signori

Dott. Giuseppe Burzio Presidente

Dott. Giuseppe Vignera Magistrato di sorveglianza

Dott. Germana Farraudo Esperto componente

Dott. Eliana Martoglio Esperto componente

 

emette la seguente

ORDINANZA

 

nel procedimento di sorveglianza relativo al reclamo avverso il provvedimento in data 7 novembre 2006 del Magistrato di Sorveglianza di Alessandria, con il quale veniva rigettata la sua istanza di liberazione anticipata

in relazione alla pena di cui a provvedimento cumulo n. 83/99 res del 09.10.1999 Proc. Gen. Rep. c/o Corte Appello Reggio Calabria

 

nei confronti di M. G. nato a XXXX

e residente/detenuto in Alessandria – Via XXXX

difeso dall’Avv. ** del foro di Torino, d’ufficio

 

VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;

VERIFICATA la regolarità delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi al rappresentante del P.M., all’interessato ed al difensore;

CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;

UDITE le conclusioni (respingersi) del rappresentante del P.M., dott. Marilinda Mineccia e del difensore;

 

1. - Il 7 novembre 2006 il Magistrato di Sorveglianza di Alessandria rigettava l’istanza di liberazione anticipata proposta da M. G. (all’epoca in stato di detenzione domiciliare) per i due semestri compresi tra il 20 luglio 2005 ed il 20 luglio 2006, atteso che lo stesso il 6 marzo 2006 era stato denunciato per evasione.

Il provvedimento veniva confermato dal Tribunale di Sorveglianza di Torino con ordinanza in data 23 gennaio 2007.

Quest’ultima, tuttavia, veniva annullata il 5 dicembre 2007 dalla Corte di Cassazione “limitatamente al semestre ricadente dal 20 luglio 2005 al 20 gennaio 2006”, poiché non era stata enunciata “una puntuale e approfondita motivazione in ordine ai connotati di gravità concretamente ravvisati nei fatti ai quali viene attribuita valenza negativa retroattiva”.

Il procedimento, pertanto è stato rinviato a questo Tribunale per un nuovo esame sul punto.

 

2. - Anche a seguito di questo nuovo esame, l’impugnata ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Alessandria va confermata.

Invero:

1.              nell’ordinanza di questo Tribunale in data 23 gennaio 2007 si legge: “dall’esame degli atti … emerge … che il M. fu colto all’esterno del domicilio con oltre un’ora di ritardo rispetto all’orario autorizzato, e che, alla luce delle circostanze concrete, egli rientrava dall’effettuazione di acquisti presso un supermercato di Alessandria”;

2.              tale parte della motivazione è stata ritenuta corretta dalla Suprema Corte (“parimenti immune da vizi logici deve ritenersi la motivazione dell’ordinanza, nella parte in cui ha valutato negativamente la circostanza che il M. avesse violato di oltre un’ora il termine per il rientro presso la propria abitazione, fissato in un provvedimento autorizzativo, concesso dal Magistrato di Sorveglianza al solo scopo di effettuare un colloquio di lavoro e non anche la spesa in un supermercato”);

3.              la stessa Corte di Cassazione ha qualificato “in effetti tale violazione certamente indicativa, in ogni caso, di una non completa partecipazione all’opera rieducativa”.

Orbene!

Considerato il breve lasso di tempo intercorrente tra codesta violazione (avvenuta il 6 marzo 2006) ed il giorno finale del semestre sub iudice (20 gennaio 2006), pari complessivamente a 44 giorni, appare del tutto logico affermare che quella violazione è dimostrativa pure di una non effettiva partecipazione del condannato stesso alla precedente opera di rieducazione: una completa e reale partecipazione all’opera di rieducazione nel semestre in contestazione, infatti, qualora fosse stata effettiva, non avrebbe determinato appena 44 giorni dopo una “violazione certamente indicativa di una non completa partecipazione all’opera rieducativa”.

La gravità della contestata violazione, a sua volta, va “misurata” con i parametri forniti [non dal Magistrato di Sorveglianza di Pavia o dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, (siccome sostanzialmente assume il difensore), che hanno considerato di “non grave entità” la tragressione de qua agli effetti dell’eventuale revoca misura alternativa in corso, ma] dall’Ordinamento giuridico, alla stregua del quale la violazione in questione integra un’ipotesi delittuosa [cfr. Cass. pen., Sez. VI, 12/05/2006, n. 21975, in Riv. Pen., 2007, 5, 565: “Configura il delitto di evasione e non l'ipotesi di trasgressione alle prescrizioni imposte, sanzionabile ex art. 276 cod. proc. pen., l'allontanamento della persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari dal luogo di detenzione in un orario che si ponga in termini di apprezzabile inconciliabilità con la fascia oraria prefissata dall'autorità giudiziaria nel provvedimento cautelare. (Fattispecie nella quale l'imputato era stato sorpreso fuori della propria abitazione due oreprima dell'orario autorizzato di uscita)”].

Va sottolineato, infine, (v. comunicazione dei Carabinieri di Alessandria in data 6 maggio 2006) che nella fattispecie il M. era stato autorizzato ad uscire dall’abitazione “dalle ore 15,00 alle ore 18,00 per presenziare in qualità di genitore alle udienze scolastiche dei figli” (e non allo “scopo di effettuare un colloquio di lavoro”: come stranamente sta scritto nel provvedimento della Suprema Corte): di guisa che il suo mancato rientro è durato ben oltre l’ora accertata dai Carabinieri di Alessandria, visto che nel frattempo il predetto si era recato a fare la spesa in un noto (ampio e frequentatissimo) ipermercato alessandrino (“Galassia”).

P.Q.M.

in sede di rinvio dalla Cassazione, conferma l’impugnata ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Alessandria in data 7 novembre 2006.

Così deciso in Torino, il 22 Ottobre 2008


Testo Integrale