Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14272 - pubb. 25/02/2016

Inapplicabilità degli interessi ex D.Lgs. 231/02 anche ai creditori estranei all'accordo di ristrutturazione

Tribunale Reggio Emilia, 13 Aprile 2015. Est. Luisa Poppi.


Accordi di ristrutturazione del debito ex art.182 L.F. – Efficacia per i creditori estranei all’accordo

Accordi di ristrutturazione del debito ex art.182 L.F. – Applicabilità del D.Lgs. n.231/02 – Esclusione



Gli accordi di ristrutturazione si collocano in una posizione intermedia tra una dimensione strettamente privatistica-contrattuale e il controllo pubblicistico che tende al soddisfacimento degli interessi superiori di ristrutturazione dell'impresa; infatti, il debitore non subisce alcuna forma di spossessamento o di limitazione dei poteri e sceglie sia i creditori con cui accordarsi, sia il contenuto dell'accordo, con la conseguenza che il suo patrimonio rimane pienamente vulnerabile in tutta la fase anteriore alla presentazione dell'accordo e al deposito presso il registro delle imprese e il tribunale; tuttavia, pur rimanendo gli accordi di ristrutturazione dei debiti negozi tra privati, si deve constatare la possibilità che essi producano degli effetti che in qualche modo coinvolgono anche gli interessi estranei a quelli dei contraenti (nonostante l'innegabile ampliamento dei confini dell'autonomia privata nella materia fallimentare), attraverso l'intervento della valutazione ad opera dell'autorità giudiziaria, in quel delicatissimo equilibrio tra interessi pubblici e di interessi privati che investono la gestione della crisi d'impresa; allora, deve ritenersi che gli accordi di ristrutturazione abbiano "effetti" anche nei confronti dei creditori rimasti estranei agli accordi. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)

Il decreto correttivo che ha introdotto il comma 3° dell'articolo 182 bis l. fall. ha previsto uno dei principali “effetti” degli accordi di ristrutturazione nei confronti dei terzi, creando un "ombrello protettivo" da azioni esecutive e cautelari che ripropone gli effetti previsti, in tema di fallimento e di concordato preventivo, rispettivamente dagli artt. 51 e 168 l.fall; il che porta a ritenere che siano escluse dall’applicabilità del D. Leg 231/02 tutte le procedure che tendano alla "soluzione dell'insolvenza" anche se non strettamente rientranti tra le "procedure concorsuali".
In altre parole, non vi sono sostanzialmente dubbi a che nell'esclusione prevista nel D. Leg. 231/02 siano ricompresi anche il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione.
Il D. Leg. 231/02 prevede un sistema di calcolo (entità e termini di pagamento) di interessi la cui natura è moratoria, ovvero si collega - e sanziona - un ritardo ingiustificato e imputabile; la moratoria prevista dall'articolo 182 bis l. f. di per sé esclude “l'imputabilità” del ritardo, essendo effetto di legge in una prospettiva più ampia, rispetto al singolo rapporto creditorio, di ristrutturazione del debito dell'impresa in vista del suo complessivo risanamento. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Gianluigi Morlini


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