Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15525 - pubb. 15/07/2016

Il fallimento intervenuto dopo l'instaurazione del giudizio comporta l'improponibilità della domanda

Tribunale Torino, 24 Febbraio 2016. Est. Di Capua.


Fallimento – Onere per il creditore del fallito di presentare istanza di ammissione al passivo – Domanda di riscossione proposta al giudice ordinario – Improponibilità o improcedibilità – Anche in caso di fallimento intervenuto in corso di causa – Questione attinente alla competenza – Esclusione



Correlativo al divieto di azioni individuali esecutive ex art. 51 L.F. è l’onere, fissato dall’art. 52 per i creditori che intendano far valere le proprie ragioni di credito verso il fallito, di partecipare al concorso nelle forme previste dalla legge fallimentare; l’istanza di “ammissione al passivo” ex art. 93 e segg. Legge Fallimentare, infatti, costituisce l’unico modo per proporre domanda giudiziale diretta a far valere un credito nei confronti del fallito.
Di conseguenza, durante tale fase una domanda di riscossione di un credito proposta all’autorità giudiziaria ordinaria non può che essere dichiarata “improponibile” od “improcedibile”.
Quando il fallimento del convenuto intervenga “nel corso” del giudizio di accertamento del credito, il giudizio in corso si rende “improcedibile” nei confronti del Curatore del fallimento.
La declaratoria di improcedibilità della domanda, ancorché contenga formalmente una declinatoria di competenza in favore del Tribunale fallimentare, non integra nella sostanza sentenza sulla competenza, perché statuisce sul rito che la parte istanze deve seguire. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)


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