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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1838 - pubb. 05/10/2009.

Desistenza da istanza di fallimento e condanna alle spese


Tribunale di Pordenone, 16 Settembre 2009. Est. Petrucco Toffolo.

Fallimento – Procedimento per dichiarazione – Desistenza dei creditori istanti – Pronuncia sulle spese di lite – Necessità.


Al procedimento per dichiarazione di fallimento deve ritenersi applicabile, in via analogica, l’art. 306 cod. proc. civ., con la conseguenza che a fronte della dichiarazione di desistenza dei creditori istanti il giudice, oltre a dichiarare l’estinzione del giudizio, deve pronunciarsi in ordine alla domanda di rifusione delle spese di lite in favore del resistente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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