Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18757 - pubb. 16/01/2018

L’Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.) regolarmente istituito ha competenza esclusiva sulla nomina del professionista gestore della crisi

Tribunale Rimini, 19 Ottobre 2017. Est. Rossella Talia.


Sovraindebitamento – Organismo di composizione della crisi – Nomina del gestore della crisi – Competenza esclusiva – Sussistenza

Sovraindebitamento – Organismo di composizione della crisi – Competenza territoriale – Collegamento al tribunale competente ex art. 9 primo comma l. 3/2012 – Esclusività

Sovraindebitamento – Organismo di composizione della crisi – Competenza territoriale – Collegamento al tribunale competente ex art. 9 primo comma l. 3/2012 – Esclusività



In presenza dell’Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.) regolarmente istituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’art. 9 primo comma L. 3/2012 ed iscritto al relativo Registro, il debitore che intenda accedere alla procedura di Sovraindebitamento deve avvalersi di esso a pena di inammissibilità della domanda. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

A norma dell’art. 7 primo comma l. 27 gennaio 2012 n.3, l’organismo di composizione della crisi di cui all’art. 15 è quello che ha sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’art. 9 primo comma l. 3/2012, con ciò espressamente indicando il legislatore un unico e specifico criterio di collegamento ai fini dell’individuazione della competenza territoriale di detto organismo. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

Va condiviso l’orientamento giurisprudenziale di merito - non constando precedenti di legittimità - in base al quale la sede dell’O.C.C. come quella del debitore deve essere quella principale ed effettiva, non potendosi ammettere una competenza diffusa dell’O.C.C. soggetto privato, che si estenda potenzialmente a tutto il territorio nazionale (anche per evitare il fenomeno del forum shopping), laddove invece l’O.C.C. soggetto pubblico, trattandosi normalmente di enti pubblici a base territoriale, ha inequivocabilmente competenza limitata ad un solo circondario del tribunale (in tal senso, Tribunale di Vicenza in composizione collegiale 29 aprile 2014).

(Fattispecie in cui è stata ritenuta inammissibile - per difetto di valida attestazione - la domanda di accesso alla procedura di Sovraindebitamento presentata al Tribunale di Rimini e corredata da attestazione del professionista nominato dall’O.C.C. Romagna, sul presupposto che l’O.C.C. Romagna, con sede effettiva in Forlì e sedi secondarie in Rimini, Ravenna, Ferrara, “integra una struttura con unica base decisionale, situata appunto in Forlì e dunque ricadente nell’ambito territoriale del Tribunale di Forlì, e non già un’associazione di più sedi territoriali circondariali, aventi ciascuna una propria autonomia e collegate, in forma consorziata, solo a determinati fini di tipo meramente gestionale e amministrativo”). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, Studio Legale Associato Tentoni, Mancini & Riccio
mancini@studiotmr.it  
  

Il testo integrale


 


Testo Integrale