Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21764 - pubb. 31/05/2019

Inammissibile il ricorso cautelare privo di indicazione della futura domanda di merito

Tribunale Torino, 15 Ottobre 2018. Est. Di Capua.


Procedimenti speciali – Procedimenti d’urgenza – Funzione strumentale – Necessità di indicazione della futura domanda di merito – Sussiste – Omessa indicazione – Inammissibilità insanabile del ricorso – Affermazione



La funzione strumentale dei provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. si realizza di regola attribuendo al provvedimento cautelare la c.d. portata interinale, caratterizzata dall’anticipazione degli effetti propri del provvedimento di cui vuole assicurare la fruttuosità.

Il ricorso ante causam deve pertanto contenere indicazioni sufficienti sulla futura domanda di merito a cautela della quale è richiesta la tutela. Il ricorso cautelare che non individui compiutamente il contenuto dell’instauranda azione di merito deve ritenersi inammissibile ed insuscettibile di sanatoria ai sensi dell’art. 164 c.p.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Prima Sezione Civile

Sezione Specializzata in materia di Impresa

Il Giudice Designato

a scioglimento della riserva assunta all’udienza in data 10 ottobre 2018 nel procedimento cautelare iscritto al n. 20668/2018

promosso da:

omissis

ORDINANZA

1. Premessa.

1.1. Con ricorso datato 18.09.2018, depositato telematicamente presso il Tribunale di Torino in data 20.09.2018, il ricorrente sig. A. S. Felicino ha chiesto l’emissione di un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. nei confronti delle società CO.FI.PLAST S.R.L. e WIRES ENGINEERING S.R.L., domandando a queste ultime “di mettere a disposizione del ricorrente e/o dei propri consulenti di fiducia durante l’orario d’ufficio, tutta la documentazione contabile, amministrativa, gestionale, commerciale e relative pezze d’appoggio, con diritto di estrarne copia ed ottenere estratti a proprie spese” e di “pronunciare ogni altra statuizione, provvidenza e declaratoria del caso”, con condanna delle parti resistenti alla rifusione delle spese e competenze di lite.

1.2. Con provvedimento in data 25.09.2018, il Presidente della Prima Sezione civile, ai sensi dell’art 669 ter c.p.c., ha designato il Giudice sottoscritto per la trattazione del procedimen­to.

1.3. Con Decreto in data 25.09.2018, il Giudice Designato ha fissato udienza di comparizione parti avanti a sé, con termine alla parte ricorrente per notificare alle controparti ricorso e decreto.

1.4. Si sono costituite le parti resistenti società CO.FI.PLAST S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra A. S. Ilde, e società WIRES ENGINEERING S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra A. S. Ilde, depositando memoria di costituzione datata 4.10.2018, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso proposto dal sig. A. S. Felicino per incompetenza del Giudice adito, dovendo tale ricorso essere proposto nel giudizio già pendente avanti questo stesso Tribunale, Giudice dott.ssa ORLANDO R.G. n 16458/18 e, in via subordinata, la nullità del ricorso come proposto per la sua genericità, anche per l’omessa indicazione della causa di merito a cui dovrebbe essere prodromico.

Nel merito, la parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato non sussistendo i requisiti di fumus boni iuris e periculum in mora.

 

2. Sull’eccezione proposta dalle parti resistenti di nullità del ricorso per omessa indicazione della causa di merito.

2.1. Come si è accennato, le parti resistenti hanno eccepito, tra l’altro, la nullità del ricorso per omessa indicazione della domanda di merito cui la misura cautelare richiesta sarebbe funzionale.

L’eccezione risulta fondata e meritevole di accoglimento, nei limiti e secondo le precisazioni che seguono.

2.2. Invero, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., “fuori dai casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.”

Ora, il carattere distintivo di ogni provvedimento cautelare risiede nella “strumentalità”, nel senso che essi sono sempre preordinati all’emanazione di un ulteriore provvedimento definitivo, di cui preventivamente assicurano la fruttuosità pratica.

In particolare, per quanto concerne i provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c., questa funzione strumentale si realizza di regola attribuendo al provvedimento cautelare la c.d. portata interinale, caratterizzata dall’anticipazione degli effetti propri del provvedimento di cui vuole assicurare la fruttuosità (e che, al momento della sua pronuncia, dà luogo alla caducazione del provvedimento anticipatorio) (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, sez. III, 08 febbraio 2011 in 2011I).

In altre parole, “i provvedimenti di urgenza hanno natura strumentale e funzione cautelativa del tutto provvisoria, in quanto volti ad evitare che la futura pronunzia del giudice possa restare pregiudicata nel tempo necessario per ottenerla” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 11 marzo 2004, n. 4964 in Giust. civ. Mass. 2004, 3).

Come chiarito in giurisprudenza, “il provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. ha natura strumentale e anticipatoria, mirando alla provvisoria realizzazione di una situazione giuridica attiva (del tipo del diritto soggettivo) già perfetta, attraverso il provvisorio mantenimento di uno stato di fatto esistente, cosicché la sentenza di merito, delibando tale situazione di fatto e la correlativa situazione giuridica, vale a consolidare in via definitiva l’effetto giuridico già prospettato in via prodromica” (cfr. in tal senso: Tribunale Bari, sez. III, 10 maggio 2012 in 2012).

E’ stato ulteriormente precisato che “i provvedimenti atipici di urgenza, previsti dall’art. 700 c.p.c., hanno natura cautelare ed esplicano la funzione provvisoria e strumentale di assicurare che il diritto da far valere in via ordinaria non resti ‘medio tempore’ pregiudicato da fatti o atti ostativi e che la futura pronunzia del giudice non risulti inutile; essi tutelano, in via provvisoria, una situazione di diritto di natura tipicamente petitoria quando, nel tempo necessario per agire in via ordinaria, il diritto tutelato sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile” (cfr. in tal senso: Tribunale Messina, sez. I, 17 luglio 2006, n. 3619 in - Messina 2006).

In giurisprudenza è stato chiarito che “ancorché il provvedimento d’urgenza debba essere calibrato in funzione di assicurare provvisoriamente che la decisione di merito sia fruttuosa, ciò non impedisce che l’ordine provvisorio possa essere identico a quello che potrebbe pronunciare il giudice al termine del processo, potendo la misura cautelare anticipare tutti gli effetti materiali conseguibili con la sentenza, ferma restando, tuttavia, la sua inammissibilità nel caso in cui sia chiesto un provvedimento non solo completamente satisfattivo, ma anche definitivo sia sul piano della produzione degli effetti materiali sia sul piano dell’accertamento pieno sul diritto controverso” (cfr. in tal senso: Tribunale Milano, 29 gennaio 2003 in Giur. it. 2004, 77).

2.3. Nel caso di specie, la sussistenza del requisito della strumentalità non può desumersi dal ricorso, non essendo state indicate le conclusioni della futura causa di merito né potendo essere chiaramente dedotte dal tenore del ricorso stesso.

2.4. In proposito, si deve innanzitutto osservare che il ricorso ante causam deve contenere indicazioni sufficienti sulla futura domanda di merito a cautela della quale è richiesta la tutela, tenuto conto:

- del carattere strumentale della domanda cautelare;

- dell’art. 669 ter c.p.c., che impone l’indicazione degli elementi idonei ad individuare il giudice competente per il merito ai fini della verifica della competenza del giudice adito in sede cautelare;

- dell’art. 669 sexies c.p.c. che, consentendo in sede cautelare il compimento di atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti ed ai fini della misura cautelare richiesta, esige la descrizione della domanda di merito che si intende proporre, al fine di valutare compiutamente il requisito del fumus boni juris, come probabile esistenza del diritto che costituirà oggetto del processo a cognizione piena;

- dell’art. 669 septies c.p.c. che, al fine di agevolare l’individuazione delle ragioni di riproponbilità del ricorso in caso di rigetto, presuppone una sufficiente identificazione della domanda di merito;

- degli artt. 669 octies e 669 novies c.p.c., i quali, fatta eccezione per i provvedimenti anticipatori, impongono l’inizio del giudizio di merito nel termine di sessanta giorni, sanzionandone l’inosservanza con l’inefficacia del provvedimento cautelare e, dunque, presuppongono evidentemente che l’indicazione dell’oggetto della domanda di merito sia contemplata nel ricorso.

2.5. a) Ciò chiarito, secondo un primo orientamento giurisprudenziale, nel ricorso devono indicarsi, a pena di nullità o inammissibilità del ricorso stesso (secondo quanto si dirà infra) non soltanto la causa petendi ed il petitum mediato, bensì anche le specifiche conclusioni della causa di merito (cfr. in tal senso: Tribunale Modena sez. II, 05 giugno 2015 in - Modena 2015; Tribunale Nola, sez. II, 29 luglio 2011 in 2011; Tribunale Modena, sez. I, 13 settembre 2007 in - Modena 2007; Tribunale Catania, 12 giugno 2001 in Giur. it. 2002, 1197; Pretura Vallo Lucania, 19 marzo 1997 in Giur. merito 1998, 674; Pretura Vigevano, 01 agosto 1995 in Foro it. 1996, I,1864; Pretura Alessandria, 16 marzo 1993 in Giur. it. 1993, I, 2, 775)1.

b) Invece, secondo la tesi prevalente in giurisprudenza, nel ricorso devono specificarsi il petitum mediato e la causa petendi, ma non anche le analitiche conclusioni che integrano il petitum immediato del giudizio di merito.

Precisamente, secondo questa tesi, la mancata indicazione nel ricorso cautelare delle conclusioni di merito comporta l’inammissibilità o la nullità dello stesso (secondo quanto si dirà infra), sempre che dal tenore dello stesso non sia possibile dedurre chiaramente il contenuto del futuro giudizio di merito; in altre parole, il ricorso contenente una domanda cautelare proposta prima dell’inizio della causa di merito deve contenere l’esatta indicazione di quest’ultima o, almeno, deve consentirne l’individuazione in modo certo (cfr. in tal senso: Tribunale Monza, sez. fer., 30 luglio 2012 in 2013; Tribunale Prato, 22 febbraio 2012 2012; Tribunale Bari, sez. III, 30 settembre 2010 in Giurisprudenzabarese.it 2010; Tribunale Lagonegro, 15 aprile 2010 in 2010; Tribunale Isernia, 15 settembre 2009 in Giur. merito 2010, 1, 98; Tribunale Melfi, 02 agosto 2007 in 2008; Tribunale Trani, 20 luglio 2007 in Giur. merito 2008, 1, 135; Tribunale di Torino, 07 maggio 2007 in 2009, 2007; Tribunale Milano, 05 giugno 2006 in Corriere del merito 2006, 11, 1278; Tribunale Monza, 13 marzo 2006 in 2006; Tribunale Pistoia, 20 dicembre 2005 in Giur. merito 2006, 10, 2180; Tribunale Rovereto, 14 giugno 2004 in Giur. merito 2005, 3, 596; Tribunale Foggia, 05 febbraio 2004 in Giur. merito 2004, 914; Tribunale Bari, 24 febbraio 2003 in Giur. it. 2003, 1607; Tribunale Bari, 12 dicembre 2002 in Giur. it. 2003, 1607; Tribunale di Torino, 23 agosto 2002 in Giur. italiana 2003, 1834; Tribunale Roma, 14 giugno 2001 in Lavoro nella giur. 2001, 1196; Tribunale Monza, 24 gennaio 2000, in Dir. industriale 2000, 253; Tribunale Trieste, 24 luglio 1999 in Giust. civ. 2000, I,1851; Tribunale Napoli, 30 aprile 1997 in Giur. merito 1998, 674 ed in Giur. it. 1998, 269; Tribunale Milano, 20 marzo 1997 in Giur. comm. 1998, II, 250; Tribunale Catania, 06 aprile 1994 in Giur. it. 1995, I,2, 28; Tribunale Verona, 22 dicembre 1993 in Giur. it. 1994, I,2,,1121; Tribunale Cagliari, 23 settembre 1993 in Giust. civ. 1994, I,3310; Tribunale Catania, 26 agosto 1993 in Giur. it. 1994, I,2, 675; Pretura Alessandria, 16 marzo 1993, in Giur. it. 1993, I,2, 775; Pretura Monza, 03 febbraio 1993 in Foro it. 1993, I,1693)2.

A sostegno di entrambe le predette tesi si osserva che solo tale indicazione consente di accertare il carattere strumentale, rispetto al diritto cautelando, della misura richiesta e, come si è detto, il carattere distintivo di ogni provvedimento cautelare risiede proprio nella “strumentalità”, nel senso che essi sono sempre preordinati all’emanazione di un ulteriore provvedimento definitivo, di cui preventivamente assicurano la fruttuosità pratica.

In secondo luogo, si sottolinea che l’indicazione degli elementi costitutivi dell’instauranda azione di merito è necessaria per verificare la competenza del giudice adito in sede cautelare.

In terzo luogo, tale indicazione serve per capire se il provvedimento cautelare richiesto sia effettivamente anticipatorio.

In quarto luogo, l’indicazione in questione è necessaria anche per tutelare il soggetto destinatario passivo del provvedimento cautelare anticipatorio, il quale deve poter essere in grado di intraprendere il giudizio di merito attraverso il mero richiamo al provvedimento ed al ricorso cautelare, chiedendo il rigetto della domanda di controparte già virtualmente formulata nello stesso ricorso.

La situazione non può ritenersi mutata a seguito della riforma ai procedimenti cautelari introdotta con il D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, in Legge n. 80/2005 (cfr. l’art. 669 octies, commi 6° e 7°, c.p.c.). In base alla riforma ed in accoglimento delle istanze della più accorta dottrina, è stato attenuato il cosiddetto vincolo di strumentalità necessaria tra fase della cautela e fase del merito, che prevedeva necessariamente la prosecuzione nella fase di merito a seguito dell’accoglimento della domanda cautelare, a pena di perdita di efficacia del provvedimento cautelare stesso ex art. 669 novies c.p.c..

A seguito della riforma, invece, tale necessaria prosecuzione nel merito viene confermata solo per alcuni provvedimenti cautelari, mentre per la rimanente parte si esclude il necessario passaggio alla fase di merito, che diviene solo eventuale ed è quindi lasciato alla libera scelta della parte laddove essa intende richiedere la riforma del provvedimento cautelare.

Peraltro, deve osservarsi che, nell’ambito del procedimento cautelare, l’attenuazione del nesso di strumentalità necessaria ed il venir meno della necessaria fase di merito non elimina certo la possibilità che venga instaurato un processo di cognizione avente ad oggetto la domanda, con la conseguente necessità, per chi invoca la tutela cautelare , di indicare specificamente l’azione di merito cui il ricorso è strumentale.

Del resto, il citato art. 669, octies, 6° comma, c.p.c. prevede che “ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito” e, dunque, anche la parte resistente, con la conseguenza che, per preservare il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa di tale parte si rende necessaria, sin dall’instaurazione del procedimento d’urgenza, la precisa indicazione della domanda di merito che sarà proposta. Diversamente, la parte resistente si troverebbe ad incardinare una causa di merito nella quale è convenuto in senso sostanziale (e attore in senso formale), senza essere a conoscenza della domanda che sarà proposta nei suoi confronti.

2.6. Ciò chiarito, non sono pacifiche le conseguenze dell’omissione o dell’incompletezza degli elementi oggettivi di identificazione della domanda cautelare e della mancata indicazione della domanda di merito:

a) Secondo alcune pronunce, il ricorso cautelare dal quale non possono evincersi gli elementi della causa di merito cui è strumentale dovrebbe considerarsi nullo per la carenza di un elemento essenziale quale la causa petendi omissis.

La dottrina prevalente ritiene che tale vizio sia sanabile in applicazione del disposto dell’art. 164, 5° comma, c.p.c., tramite la rinnovazione o l’integrazione del ricorso disposta dal giudice, con possibilità di chiudere in rito il procedimento ( comminando dunque la sanzione demolitoria) solo in ipotesi di mancata integrazione o rinnovazione nel termine all’uopo fissato.

Diversamente, secondo la giurisprudenza prevalente che aderisce alla tesi della nullità del ricorso, quest’ultima non sarebbe sanabile attraverso l’applicazione analogica dell’art. 164 c.p.c., in quanto tale norma, dettata per l’ordinario processo di cognizione, non sarebbe compatibile con la rapidità e la semplicità che caratterizzano il processo cautelare ove, oltre tutto, non è configurabile un giudicato in senso tecnico (cfr. in tal senso: Tribunale Isernia, 15 settembre 2009 in Giur. merito 2010, 1, 98; Tribunale Napoli, 30 aprile 1997 in Giur. merito 1998, 674 ed in Giur. it. 1998, 269; Pretura Vallo Lucania, 19 marzo 1997 in Giur. merito 1998, 674; Pretura Monza, 03 febbraio 1993 in Foro it. 1993, I,1693).

b) Invece, secondo un secondo orientamento, condiviso da questo Tribunale, il ricorso cautelare che non individui compiutamente il contenuto dell’instauranda azione di merito deve ritenersi inammissibile ed insuscettibile di sanatoria ai sensi dell’art. 164 c.p.c. (cfr. in tal senso: omissis).

2.7. Nel caso di specie, la sussistenza del requisito della strumentalità non può desumersi dal ricorso, non essendo state indicate le conclusioni della futura causa di merito né potendo essere chiaramente dedotte dal tenore del ricorso stesso.

Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.

 

2.8. Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, anche in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un’unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26243; Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).

 

3. Sulle spese del presente procedimento cautelare.

3.1. Ai sensi dell’art. 669-septies, 2° comma, c.p.c., «se l’ordinanza di incompetenza o rigetto è pronunciata prima dell’inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare».

3.2. Nel caso di specie, tenuto conto del rigetto della domanda cautelare di cui al ricorso, la parte ricorrente dev’essere dichiarata tenuta e condannata al rimborso delle spese processuali del presente procedimento in favore delle parti resistenti, così come liquidate in dispositivo, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37).

Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall’art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell’attività prestata, del valore dell’affare, dei risultati conseguiti, delle questioni giuridiche trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 10) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 26.000,01 ad Euro 52.000,00”, trattandosi di procedimento di “valore indeterminabile” (tenuto conto dell’art. 5, comma 6, D.M. 10.03.2014 n. 55, ai sensi del quale “Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00, tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia”):

Euro 1.690,00 per la fase di studio della controversia;

Euro 810,00 per la fase introduttiva del giudizio;

Euro 1.145,00 per la fase decisionale;

per un totale di Euro 3.645,00, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

 

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 bis e segg. e 700 c.p.c.:

D I C H I A R A

inammissibile il ricorso depositato dal sig. A. S. Felicino.

D I C H I A R A

tenuto e condanna il ricorrente sig. A. S. Felicino al rimborso delle spese processuali del presente procedimento in favore delle parti resistenti, liquidate in complessivi Euro 3.645,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

M A N D A

alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.

Torino, lì 15 ottobre 2018.

IL GIUDICE DESIGNATO

Dott. Edoardo DI CAPUA

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Si richiamano qui di seguito le massime delle pronunce sopra citate:

·         Tribunale Modena sez. II, 05 giugno 2015 in Giurisprudenza locale - Modena 2015: “Nel sistema processuale innovato dal cd. rito ‘competitivo’(d.l. n. 35/2005), la strumentalità della cautela al merito è stata attenuata, non essendo più doverosa, ma solo facoltativa, l’instaurazione del relativo giudizio di merito (art. 669 octies, comma 6, c.p.c.). Ciononostante, l’indicazione della domanda di merito sottesa alla cautela è tuttora doverosa, anche agli effetti dell’individuazione della competenza per territorio e materia del giudice adito (art. 669 ter c.p.c.), a pena di inammissibilità del ricorso stesso.”

·         Tribunale Nola, sez. II, 29 luglio 2011 in Redazione Giuffrè 2011: “Qualora la richiesta di tutela cautelare venga proposta ‘ante causam’, ossia prima dell’inizio del giudizio di merito, il ricorso deve indicare, tra l’altro, anche la causa di merito cui è strumentalmente coordinato l’incardinato procedimento cautelare e, tale indicazione, è fondamentale, non solo per l’individuazione del giudice competente (dal momento che, ai sensi dell’art. 669 ter, comma 1, c.p.c., prima dell’inizio della causa di merito la domanda cautelare deve essere proposta al giudice competente a conoscere del merito), ma anche per definire il giudizio che parte ricorrente ha l’onere di iniziare nel termine perentorio fissato dal giudice ex art. 669 octies c.p.c., allo scopo di evitare la declaratoria di inefficacia del provvedimento cautelare per il mancato inizio del procedimento di merito, ai sensi dell’art. 669 novies c.p.c., allorquando, al pari dell’odierna fattispecie, la misura cautelare richiesta abbia contenuto, non anticipatorio, ma conservativo, connotandosi, rispetto al successivo giudizio di merito, da un rapporto cosiddetto a ‘strumentalità rigida’”.

·         Tribunale Modena, sez. I, 13 settembre 2007 in Giurisprudenza locale - Modena 2007: “L’istanza cautelare “ante causam” è inammissibile e deve quindi rigettarsi ove non contenga l’indicazione della causa di merito.”

·         Tribunale Catania, 12 giugno 2001 in Giur. it. 2002, 1197: Va rigettato perché inammissibile il ricorso per la pronuncia di un provvedimento d’urgenza “ante causam” che non indichi anche l’azione che lo stesso ricorrente intende esercitare nel successivo giudizio di merito.

·         Pretura Vallo Lucania, 19 marzo 1997 in Giur. merito 1998, 674: Poiché scopo del ricorso cautelare è il collegamento teleologico tra domanda cautelare e domanda di merito, il ricorso “ante causam” ex art. 669 bis che manchi d’indicazioni circa l’instaurando giudizio di merito è insanabilmente nullo, nè alla nullità è consentito rimediare applicando analogicamente il comma 5 dell’art. 164 c.p.c., stante la differente situazione giuridica nella quale s’inquadra la domanda di merito contenuta nell’atto di citazione, rispetto all’istanza cautelare proposta prima della detta citazione, tra l’altro anche ai fini dell’individuazione del giudice competente.

·         Pretura Vigevano, 01 agosto 1995 in Foro it. 1996, I,1864: Deve essere rigettato il ricorso cautelare non contenente la indicazione della relativa domanda di merito.

·         Pretura Alessandria, 16 marzo 1993 in Giur. it. 1993, I,2, 775: È nullo ex art. 156 comma 2 c.p.c., poiché non può raggiungere lo scopo che gli è proprio, il ricorso cautelare “ante causam” che non indichi nell’atto introduttivo “petitum, causa petendi”, nonché conclusioni dell’instauranda causa di merito. Lo scopo del ricorso risiede infatti nel collegamento tecnologico tra domanda cautelare e domanda di merito.

2 Può essere utile richiamare testualmente le massime di alcune delle pronunce sopra citate:

·         Tribunale Monza, sez. fer., 30 luglio 2012 in Redazione Giuffrè 2013: “Il ricorso d’urgenza deve contenere l’indicazione delle conclusioni del giudizio di merito, con specificazione sia del “petitum” sia della “causa petendi”, essendo sufficiente a tal fine l’individuazione della domanda di merito con l’indicazione, ad esempio, del valore del “petitum” o di quegli elementi della “causa petendi” che comportano una eventuale competenza funzionale nonché di tutti gli elementi che permettano di stabilire il tipo di azione cui la tutela cautelare è strumentale.”

·         Tribunale Prato, 22 febbraio 2012 in Diritto & Giustizia 2012: “La tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c. può essere concessa solo se vengono indicati con chiarezza il petitum e la causa petendi della successiva azione di merito, essendo detta indicazione tutt’ora necessaria sia per verificare l’effettiva presenza del nesso di strumentalità tra il procedimento cautelare e quello di merito, sia per evitare di ostacolare l’adeguato esercizio di difesa da parte del resistente

·         Tribunale Bari, sez. III, 30 settembre 2010 in Giurisprudenzabarese.it 2010: “Qualora la richiesta di tutela cautelare venga proposta ‘ante causam’, ossia prima dell’inizio del giudizio di merito, il ricorso deve indicare, tra l’altro, anche la causa di merito cui è strumentalmente coordinato il procedimento cautelare incoato. Tale indicazione è fondamentale, non solo per l’individuazione del giudice competente, dal momento che, ai sensi dell’art. 669 ter, comma 1, c.p.c., prima dell’inizio della causa di merito la domanda cautelare deve essere proposta al giudice competente a conoscere del merito, ma anche per verificare che il provvedimento cautelare richiesto sia servente e strumentale rispetto alle statuizioni di merito che s’intendono in seguito conseguire nel giudizio a cognizione piena, dal momento che è pacifico che la strumentalità costituisce una caratteristica strutturale di (tutte) le misure cautelari, nel senso che esse non sono mai fine a se stesse, ma sono immancabilmente preordinate alla emanazione di un ulteriore provvedimento definitivo, di cui esse provvisoriamente assicurano la fruttuosità pratica. Il ricorso contenente domanda cautelare proposta prima dell’inizio della causa di merito deve allora contenere l’esatta indicazione di quest’ultima (o almeno deve consentirne l’individuazione in modo certo), in quanto, solo tale indicazione consente di accertare il carattere strumentale, rispetto al diritto cautelando, della misura richiesta. In merito alle conseguenze della mancata indicazione della domanda da proporre nell’instaurando giudizio di merito nel ricorso cautelare, dovendosi ritenere tassative le disposizioni in materia di nullità processuali, tale omissione dà luogo al difetto di una condizione necessaria per la creazione di un valido rapporto processuale, di tal ché il ricorso cautelare è soltanto inammissibile.”

·         Tribunale Lagonegro, 15 aprile 2010 in Redazione Giuffrè 2010: “In tema di tutela cautelare ex art. 700 c.p.c., in ottemperanza al principio della c.d. strumentalità strutturale, è necessario che il ricorso palesi compiutamente le conclusioni della causa di merito che seguirà il giudizio cautelare; l’ onere di specificare l’azione di merito, dei cui effetti si chiede l’anticipazione, può comunque considerarsi pienamente assolto, in assenza di forme particolari previste dalla legge, qualora i termini della controversia emergano in modo assolutamente chiaro dal contesto complessivo dell’atto, dal tenore delle espressioni utilizzate, dalla ricostruzione dei fatti e dalle violazioni lamentate”.

·         Tribunale Isernia, 15 settembre 2009 in Giur. merito 2010, 1, 98: “Il ricorso cautelare deve indicare gli elementi costitutivi dell’instauranda azione di merito anche nell’ipotesi in cui sia richiesta la concessione di un provvedimento cautelare a strumentalità attenuata in quanto ciò è necessario: a) per verificare la competenza del giudice adito in sede cautelare; b) per capire se il provvedimento cautelare richiesto sia effettivamente anticipatorio; c) perché il soggetto destinatario passivo di un provvedimento cautelare anticipatorio deve poter essere in grado di intraprendere il giudizio di merito attraverso il mero richiamo al provvedimento ed al ricorso cautelare, chiedendo il rigetto della domanda di controparte già virtualmente formulata nello stesso ricorso.”

·         Tribunale Milano, sez. II, 15 novembre 2007, n. 12408 Dir. e prat. soc. 2008, 23, 83: “Perde efficacia il provvedimento cautelare emesso ex art. 700 c.p.c. (per i procedimenti instaurati secondo la disciplina precedente al d.l. n. 35/ 2005, conv. in l. n. 80/2005), volto ad ottenere la consegna di documentazione necessaria ai fini probatori nell’azione ex art. 67, comma 2, l. fall., ove non si instauri il giudizio di merito necessario a ottenere la condanna alla consegna dei detti documenti, ma si proceda, invece, con l’azione revocatoria fallimentare: quest’ultima è azione costitutiva, mentre la domanda diretta a ottenere la consegna dei documenti è azione di condanna; si tratta, quindi, di un giudizio diverso da quello di cui all’art. 669 novies c.p.c. e, soprattutto, non legato da alcun rapporto di strumentalità in senso tecnico rispetto all’azione cautelare esercitata”.

·         Tribunale Melfi, 02 agosto 2007 in Redazione Giuffrè 2008: “In ipotesi di provvedimento cautelare richiesto “ante causam”, il relativo ricorso deve necessariamente contenere l’indicazione dell’azione sostanziale che si intende proporre nell’instaurando giudizio di merito, nel senso che dall’esame complessivo dell’atto deve potersi comprendere rispetto a quale futura azione di merito la domanda cautelare svolga funzione anticipatoria”.

·         Tribunale Trani, 20 luglio 2007 in Giur. merito 2008, 1, 135: “Nonostante l’idoneità dei provvedimenti cautelari a strumentalità c.d. attenuata ai sensi dell’art. 669-octies comma 6 c.p.c., a restare efficaci indipendentemente dall’instaurazione del giudizio di merito, il ricorso cautelare volto alla concessione degli stessi deve indicare gli elementi costitutivi dell’azione di merito, stante l’esigenza di valutare il fumus boni juris.”

·         Tribunale di Torino, 07 maggio 2007 in Redazione Giuffrè 2009: “Il ricorso contenente una domanda cautelare proposta prima dell’inizio della causa di merito deve contenere l’esatta indicazione di quest’ultima (o almeno deve consentirne l’individuazione in modo certo), in quanto solo tale indicazione consente di accertare il carattere strumentale, rispetto al diritto cautelando, della misura richiesta: l’attenuazione del nesso di strumentalità necessaria ed il venir meno della necessaria fase di merito, per effetto della riforma, non elimina certo la possibilità che venga instaurato un processo di cognizione avente ad oggetto la domanda, con la conseguente necessità, per chi invoca la tutela cautelare, di indicare specificamente l’azione di merito cui il ricorso è strumentale”.

·         Tribunale Trani, 20 luglio 2007 in Giur. merito 2008, 1, 135: “Nonostante l’idoneità dei provvedimenti cautelari a strumentalità c.d. attenuata ai sensi dell’art. 669-octies comma 6 c.p.c., a restare efficaci indipendentemente dall’instaurazione del giudizio di merito, il ricorso cautelare volto alla concessione degli stessi deve indicare gli elementi costitutivi dell’azione di merito, stante l’esigenza di valutare il fumus boni juris.”

·         Tribunale Milano, 05 giugno 2006 in Corriere del merito 2006, 11, 1278: “Il ricorso ex art. 700 c.p.c. o, più in generale, il ricorso cautelare proposto “ante causam” e volto ad ottenere un provvedimento di carattere c.d. anticipatorio deve necessariamente contenere, anche dopo la riforma dell’art. 669 octies c.p.c. operata dalla l. 14 maggio 2005 n. 80, l’esatta indicazione degli elementi costitutivi dell’azione di merito.”

·         Tribunale Monza, 13 marzo 2006 in Redazione Giuffrè 2006: “La previsione che nel ricorso d’urgenza la domanda di merito debba essere identificata non comporta che la domanda debba essere indicata in modo rigoroso e formale, in quanto ciò verrebbe a confliggere con la possibilità che la parte ha, nel giudizio di merito, di precisare o modificare la domanda ai sensi dell’art. 183 c.p.c., ritenendosi sufficiente l’individuazione della domanda di merito, con indicazione, ad esempio, del valore del “petitum” o di quegli elementi della “causa petendi” che comportano una eventuale competenza funzionale, nonché di tutti gli elementi che permettano di stabilire il tipo di azione cui la tutela cautelare è strumentale”.

·         Tribunale Pistoia, 20 dicembre 2005 in Giur. merito 2006, 10, 2180: Ai fini della validità del ricorso ex art. 700 c.p.c. è sufficiente che dallo stesso possa desumersi anche implicitamente l’oggetto della futura causa di merito.

·         Tribunale Rovereto, 14 giugno 2004 in Giur. merito 2005, 3, 596: “Il ricorso contenente una domanda cautelare proposta prima dell’inizio della causa di merito deve consentire l’individuazione in modo certo dei termini della futura domanda di merito, in quanto solo tale indicazione permette di controllare sia la competenza del giudice cautelare, correlata a quella per il merito, sia il carattere strumentale, rispetto al diritto cautelando, della misura richiesta. Alla mancata indicazione della domanda di merito consegue la declaratoria di nullità ex art. 156 comma 2 c.p.c. per non avere il ricorso raggiunto lo scopo. Nè appare mutata la disciplina alla luce della recente riforma del rito societario: infatti l’art. 23 comma 7 d.lg. n. 5 del 2003 ha esplicitamente escluso l’applicabilità ai soli provvedimenti cautelari c.d. anticipatori dell’art. 669 octies c.p.c. nella parte relativa all’onere di avviare la causa di merito nel termine perentorio di 30 giorni (o del minore termine assegnato dal giudice) e dell’art. 669 novies, comma 1, nella parte relativa alla perdita di efficacia del provvedimento in caso di mancato avvio della fase di merito o di estinzione di questa, per essere attualmente la fase di merito meramente eventuale, permanendo quindi la necessità di allegare la situazione cautelanda fin dalla proposizione del ricorso.”

·         Tribunale Foggia, 05 febbraio 2004 in Giur. merito 2004, 914: Il ricorso con il quale viene introdotta una procedura cautelare “ante causam” deve necessariamente contenere, con sufficiente precisione, l’indicazione dell’azione sostanziale che si intende tutelare, la quale seppur non formulata “expressis verbis” deve potersi desumere da elementi plurimi ed inequivoci agevolmente ricavabili dal testo del ricorso.

·         Tribunale Bari, 24 febbraio 2003 in Giur. it. 2003, 1607: È inammissibile il ricorso cautelare proposto “ante causam”, qualora non siano individuati con sufficiente precisione gli estremi dell’azione di merito che si intende iniziare.

·         Tribunale Bari, 12 dicembre 2002 in Giur. it. 2003, 1607: Nel ricorso cautelare proposto “ante causam” è necessario indicare, a pena di inammissibilità, la “causa petendi” ed il “petitum” che formeranno oggetto del futuro giudizio di merito.

·         Tribunale Torino, 23 agosto 2002 in Giur. it. 2003, 1834: La mancata indicazione nel ricorso cautelare delle conclusioni di merito comporta la sua inammissibilità, sempre che dal tenore dello stesso non sia possibile dedurre chiaramente il contenuto della futura causa.

·         Tribunale Trieste, 24 luglio 1999 in Giust. civ. 2000, I,1851: Il giudice investito di una domanda intesa ad ottenere un provvedimento cautelare prima dell’inizio della causa di merito può e deve, in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici, accertare, sulla base di un esame complessivo dell’atto introduttivo, se dalla sua formulazione possano desumersi, anche solo implicitamente, i termini della domanda di merito.

·         Tribunale Napoli, 30 aprile 1997 in Giur. merito 1998, 674 ed in Giur. it. 1998, 269: Il ricorso contenente domanda cautelare proposta prima dell’inizio della causa di merito deve contenere l’esatta indicazione di quest’ultima (o almeno deve consentirne l’individuazione in modo certo), in quanto solo tale indicazione consente di accertare il carattere strumentale, rispetto al diritto cautelando, della misura richiesta. Alla mancata indicazione della domanda di merito segue la nullità del ricorso, che non è sanabile attraverso l’applicazione analogica dell’art. 164 c.p.c., in quanto tale norma, dettata per l’ordinario processo di cognizione, non è compatibile con la rapidità e la semplicità che caratterizzano il processo cautelare, ove oltre tutto neanche è configurabile un giudicato in senso tecnico.

·         Tribunale Milano, 20 marzo 1997 in Giur. comm. 1998, II, 250: Non è improcedibile il ricorso promosso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. nel quale non siano stati formalmente indicati gli estremi della futura domanda di merito, se il contenuto della stessa appare evidente. (Nella specie era stata espressamente richiesta in via d’urgenza soltanto la sospensione di una assemblea di una s.r.l., senza fare espresso riferimento alla successiva impugnativa che i vizi prospettati relativi alla convocazione avrebbero potuto giustificare).

·         Tribunale Catania, 06 aprile 1994 in Giur. it. 1995, I,2, 28: “Il ricorso ex art. 669 bis. c.p.c. pur modellandosi sull’archetipo delineato nell’art. 125, deve contenere a pena di inammissibilità circostanziati elementi di individuazione della domanda di merito cui si ricollega in via di strumentalità necessaria la invocata misura cautelare quante volte la relativa istanza preceda il giudizio a cognizione piena.”

·         Tribunale Verona, 22 dicembre 1993 in Giur. it. 1994, I,2,,1121: Ai sensi dell’art. 156 c.p.c. va dichiarata la nullità del ricorso per provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., qualora in esso sia prospettata indistintamente una pluralità di violazioni, ma non sia contenuta alcuna indicazione circa la futura domanda di merito e in udienza non venga fornito chiarimento alcuno, nonostante l’invito del giudice.

·         Tribunale Cagliari, 23 settembre 1993 in Giust. civ. 1994, I,3310: La l. 26 novembre 1990 n. 353 attribuisce al ricorrente l’onere, a pena di inammissibilità di precisare in sede di atto introduttivo del procedimento cautelare e di urgenza i termini del futuro giudizio di merito.

·         Tribunale Catania, 26 agosto 1993 in Giur. it. 1994, I,2, 675: Deve essere dichiarata inammissibile la domanda di misura cautelare proposta con ricorso non contenente la precisa indicazione dell’instaurando giudizio di merito.

·         Pretura Monza, 03 febbraio 1993 in Foro it. 1993, I,1693: È affetto da nullità insanabile il ricorso per sequestro conservativo non contenente alcuna indicazione dell’azione di merito a cautela della quale è richiesta la misura cautelare.