Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23521 - pubb. 24/04/2020

Ripetizione di somme indebitamente versate alla banca per anatocismo e mancata pattuizione di commissioni e interessi

Tribunale Milano, 17 Luglio 2019. Est. Adriana Cassano Cicuto.


Rapporto di conto corrente – Prova dell’affidamento – Prescrizione delle rimesse – Nullità del contratto per vizio di forma ad substantiam – Mancata produzione di tutti gli estratti conto – Operazioni di raccordo – Ammissibili – Mancato adeguamento alla delibera CICR – Nullità della clausola di capitalizzazione – Commissioni di massimo scoperto – Illegittimità per difetto di pattuizione



Il conto corrente è un rapporto unitario che trova esecuzione frazionata in una molteplicità di operazioni sicché il termine prescrizionale per la ripetizione di indebiti decorre dalla chiusura del rapporto.

La prova del fido può essere fornita anche con prove indirette, quali ad esempio l’esistenza di differenti tipologie di linee di credito (aperture di credito s.b.f. e aperture di credito per elasticità di cassa) o l’applicazione di differenti percentuali di tassi di interesse: tasso di interesse entro e/o oltre il fido, dalle quali emerga in modo univoco tale evidenza. L’esistenza di affidamenti di fatto consente di ritenere la conseguente natura ripristinatoria delle rimesse.

Va dichiarata la nullità del contratto di conto corrente in caso di inosservanza del requisito della forma scritta. Di conseguenza, la mancata pattuizione delle condizioni economiche relative al contratto, il saldo contabile del rapporto va ricalcolato espungendo le voci di costo non pattuite e calcolando gli interessi passivi e gli eventuali attivi applicando il tasso sostituivo di cui all’art. 117 comma 7 TUB.

La mancata produzione dei contratti e degli estratti conto completi non comporta l’impossibilità di procedere al ricalcolo dei saldi, ma la mera necessità di assumere come punto di partenza il primo degli estratti disponibili. Infatti, le operazioni di raccordo tengono conto del saldo di ripartenza come emergente dagli estratti conto, saldo già comprensivo degli interessi e delle competenze suddette.

La mancata dimostrazione di adeguamento alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 (entrata in vigore il 1° luglio 2000), che ha consentito esplicitamente la capitalizzazione periodica degli interessi a condizione di reciprocità delle condizioni contrattuali tra le parti e l’entrata in vigore della l. 147/2013 (c.d. legge di stabilità del 2014) e non aver ottemperato all’onere informativo nei confronti della correntista portando a conoscenza della stessa l’avvenuto adeguamento, comporta l’espunzione della capitalizzazione degli interessi a debito senza procedere ad alcuna capitalizzazione per tutta la durata del rapporto.

Deve essere dichiarata la nullità della commissione di massimo scoperto, nel caso in cui non sia stata oggetto di specifica pattuizione tra le parti in ordine alle modalità di calcolo e agli elementi che concorrono a determinarla. (Matteo Di Pumpo) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Matteo Di Pumpo



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