Cessione in blocco e prova della titolarità del credito in capo al cessionario
Tribunale di Napoli, 22 Aprile 2021. Est. Pastore Alinante.
Contratti e operazioni bancarie in genere - Mutuo e finanziamento in genere - Art. 58 T.U.B. - Cessione del credito e carenza documentale della titolarità del credito
Il successore a titolo particolare del credito originario in virtù di un’operazione di cessione in blocco deve dimostrare l’inclusione del credito azionato nella operazione di cessione dando la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. (Monica Mandico) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Monica Mandico
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