Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25784 - pubb. 06/08/2021

Dipendenti delle imprese creditizie e finanziarie e nullità delle forme di retribuzione variabile comunque garantita svincolata dall’andamento della situazione patrimoniale

Appello Bologna, 15 Giugno 2021. Pres. Bisi. Est. Vezzosi.


Dipendenti delle imprese creditizie e finanziarie ai sensi dell’art. 1 D.lgs. 385/93 - CCNL di categoria per i Quadri Direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziare e strumentali - Contratto integrativo aziendale - Premio di produttività aziendale (V.A.P.) - Art. 53 del Testo Unico Bancario - Circolare di Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti - Divieto di previsione di forme di remunerazione variabile garantita - Non conformità alle disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione - Nullità del contratto integrativo aziendale ai sensi dell’art. 53 TUB, comma 4-sexies, T.U.B. - Conseguente rigetto della domanda di pagamento del premio variabile comunque garantito



Ai sensi del combinato disposto dell’art. 53 del D. Lgs. n. 385/1993 e della Circolare di Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 va dichiarata la nullità – per contrasto con l’art. 53, co. 4-sexies, D. lgs. n. 385/1993 – del contratto integrativo aziendale stipulato dai dipendenti di imprese creditizie e finanziarie ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. n. 385/1993 nella parte in cui preveda forme di retribuzione variabile comunque garantita, nonché svincolata dall’andamento della situazione patrimoniale, dalla liquidità e dalla compatibilità con i livelli di andamento del risultato economico. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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