Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25971 - pubb. 01/10/2021

Opposizione a decreto ingiuntivo, intervento volontario di terzi, provvisoria esecutorietà e prova scritta per l’ingiunzione di pagamento di cui all’art. 186 ter c.p.c.

Tribunale Torino, 21 Giugno 2021. Est. Di Capua.


Opposizione a decreto ingiuntivo - Intervento volontario di terzi - Parti

Opposizione a decreto ingiuntivo - Concessione della provvisoria esecutorietà

Ingiunzione di pagamento di cui all’art. 186 ter c.p.c. - Prova scritta



Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’intervento volontario di terzi e le relative domande di merito dagli stessi proposte sono inammissibili; le parti nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, possono essere unicamente, da un lato colui che ha ottenuto il decreto ingiuntivo e, dall’altro colui contro il quale tale decreto ingiuntivo è stato ottenuto e l’ingresso di un terzo nel giudizio di opposizione può avvenire soltanto mediante la richiesta: a) dell’ingiunto opponente di autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritiene comune la causa sulla base dell’esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo, con contestuale istanza nell’atto di opposizione, di spostamento dell’udienza; b) del convenuto opposto di autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritiene comune la causa nel solo caso in cui il suo interesse sia sorto a seguito delle difese svolte dall’opponente nell’atto di citazione, con istanza avanzata nella prima udienza di trattazione, secondo la disciplina prevista dagli artt. 183, 5° comma, e 269, 3° comma, c.p.c.; al di fuori di tali ipotesi, deve escludersi l’ammissibilità dell’intervento di terzi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Nel corso di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto, nell’ipotesi in cui non sia ammissibile la concessione della provvisoria esecutorietà ai sensi dell’art. 648 c.p.c. - come novellato dall’art. 9 comma 3 D.lgs. n. 231 del 2002 - sussistendo contestazione della parte opponente, ha la possibilità di richiedere l’emanazione di ordinanza ingiuntiva in corso di causa ex art. 186 ter c.p.c. per un importo minore di quello oggetto di ingiunzione ante causam, giacché il rischio di duplicazione dei titoli esecutivi per la stessa causale dipenderebbe da inerzia e negligenza del debitore e sarebbe comunque ovviabile in sede esecutiva.

Ai fini della concessione dell’ingiunzione di pagamento di cui all’art. 186 ter c.p.c. non è sufficiente la sussistenza della prova scritta conforme al dettato dell’art. 634 c.p.c., essendo altresì necessario che la sua valenza probatoria non sia elisa o comunque attenuata dagli altri elementi probatori acquisiti al processo a seguito della costituzione della controparte. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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