Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26065 - pubb. 20/10/2021

Regolamentazione delle spese processuali nell’opposizione a decreto ingiuntivo se l’opposto aderisce all’eccezione di incompetenza sollevata dall’opponente

Tribunale Verona, 29 Giugno 2021. Est. Vaccari.


Opposizione a decreto ingiuntivo – Eccezione di incompetenza territoriale fondata sul contenuto di una clausola contrattuale – Adesione dell’opposto – Applicazione dell’art. 38 comma 2 c.p.c. – Esclusione – Applicazione del principio di soccombenza



Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso in cui l’opposto aderisca all’eccezione di incompetenza territoriale, fondata sul contenuto di una clausola contrattuale, sollevata dall’opponente, il decreto ingiuntivo va revocato con sentenza e le spese di lite vanno regolate non in base al criterio di cui all’art. 38, comma 2, c.p.c. ma in conformità all’insegnamento della Suprema Corte in punto di necessità di una statuizione sulle spese a seguito di una pronuncia di incompetenza.

In tale prospettiva l’adesione della parte convenuta opposta all’eccezione preliminare dell’opponente non impedisce di esprimere un giudizio di soccombenza nei confronti del primo, con riguardo al profilo della incompetenza, poiché la scelta di aderire all’eccezione predetta può ritenersi dettata dall’intento di evitare la condanna alle spese, sul presupposto erroneo che potesse trovare applicazione l’art. 38, comma 2, c.p.c. ovvero di contenerne l’entità. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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