Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26557 - pubb. 01/02/2022

Immeritevolezza dei prodotti di 'mutuo a risparmio a edilizio'

Tribunale Milano, 25 Gennaio 2022. Est. Stefani.


Mutuo “a risparmio” – Nullità – Immeritevolezza – Illiceità della causa

Mutuo “a risparmio” – Nullità – Intrasparenza ex art. 35 cod. cons.

Mutuo “a risparmio” – Nullità – Indeterminatezza



È immeritevole di tutela e perciò nullo il prodotto di mutuo cd. “a risparmio edilizio”, la cui articolazione strutturale si snoda in due momenti: una prima provvisoria erogazione di denaro, che resta vincolata presso la banca fino a quando non viene raggiunta una (nella specie non meglio precisata) soglia di “fondi sufficienti” che attribuisce al cliente il diritto all’assegnazione del contratto di mutuo-risparmio, il quale, come secondo frammento dell’unica operazione economica, viene utilizzato per estinguere la precedente tranche, colla conseguenza che il cliente ottiene finalmente la disponibilità del danaro. La causa di nullità rimonta in particolare alla circostanza che, a seguito della prima erogazione, il cliente si impegna a corrispondere delle somme, qualificate formalmente come atti di risparmio ma in realtà caratterizzate dalla natura sostanziale di rate di ammortamento: nella sostanza delle cose, per la prima frazione temporale, il cliente adempie ad obblighi di restituzione comprensivi di interessi parametrati sempre sull’intero capitale, senza che però la banca effettui mai alcun ammortamento. La previsione di rate di risparmio è elemento caratterizzante l’intera operazione, posto che determina il diritto all’assegnazione del secondo mutuo: il prodotto è pertanto caratterizzato da una causa illecita e nullo per immeritevolezza di tutela.

La clausola del prodotto di mutuo “a risparmio edilizio”, con cui si prevede che il cliente effettua rimesse di risparmio finalizzate a consentirgli l’accesso ad un successivo mutuo non rispetta i canoni legali di chiarezza e comprensibilità ex art. 35 cod. cons., posto che, per la sua ambiguità letterale, non mette il cliente nelle condizioni di comprendere che i pagamenti hanno in realtà la natura di rimborsi rateali comprensivi di interessi.

La clausola del prodotto di mutuo “a risparmio edilizio” che rimanda l’erogazione del mutuo a risparmio alla presenza di “fondi sufficienti” è indeterminata, cagionando la nullità del prodotto nella misura in cui lascia alla discrezionalità della banca la determinazione della durata del primo segmento dell’operazione, in cui tra l’altro il cliente corrisponde interessi calcolati sull’intero capitale erogato senza che la banca però effettui alcun ammortamento delle restituzioni rateali. (riproduzione riservata)


A cura di Dolmetta, Minneci, Mucciarone, Malvagna, Lentini, Bonfanti, Mager, Cipriani, Solarolo, Dassisti

 


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