Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26563 - pubb. 02/02/2022

Requisiti per la conferma (ed ambito di applicazione) delle misure protettive di cui al DL 118/2021

Tribunale Milano, 17 Gennaio 2022. Est. Pipicelli.


Composizione negoziata crisi d'impresa – Misure protettive – Presupposti

Composizione negoziata crisi d'impresa – Misure protettive – Esecuzione forzata – Creditori interessati



Le misure protettive di cui agli artt. 6 e 7 D.L. 118/2021 possono essere confermate quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
(i) il tribunale ritiene che esista una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento dell'impresa (fumus borri iuris);
(ii) il tribunale reputa che le misure, nella gradazione necessaria, siano funzionali a raggiungere il risultato di cui al punto che precede, e la loro assenza potrebbe pregiudicarne il perseguimento.

Quando la misura protettiva della quale l'imprenditore chiede la conferma ha ad oggetto un'esecuzione forzata, la stessa deve essere limitata ai soggetti che, con le loro azioni esecutive mobiliari e presso terzi, non consentono il rispetto della par creditorum, né all'imprenditore di disporre della liquidità necessaria alla salvaguardia della continuità aziendale nell'ottica della migliore riuscita della composizione negoziata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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