Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26667 - pubb. 22/02/2022

Chargeback: in caso di recesso dopo il 31.7.2020 per l’emissione di un voucher è necessaria l’espressa accettazione del cliente

ABF Bologna, 30 Novembre 2021, n. 24386. Pres. Marinari. Est. Berti Arnoaldi Veli.


Chargeback – Covid19 – Decreto rilancio – Voucher – Rimborso



In tema di legittimità della procedura di chargeback, il Collegio osserva che per le prenotazioni cancellate per ragioni legate alla pandemia da Covid-19 trova applicazione la previsione dell’art. 88 bis della legge n. 27/2020, la quale va interpretata e applicata in senso conforme alla Raccomandazione (UE) 2020/648, relativa ai buoni offerti ai clienti come alternativa al rimborso per pacchetti turistici e servizi di trasporto annullati nel contesto della pandemia.
Al riguardo, il citato art. 88 bis, come modificato dal cd. “decreto rilancio” (legge n. 77/2020), prevede la possibilità di emissione del voucher senza necessità dell’accettazione del destinatario solo in caso di recesso esercitato entro il 31.7.2020. Pertanto, si deve ritenere che sulla base della normativa italiana, ove il recesso sia esercitato alle condizioni del citato art. 88 bis dopo il 31.7.2020 per poter proporre al cliente un voucher in alternativa al rimborso integrale è necessaria l’espressa accettazione da parte del cliente, il quale può comunque pretendere il rimborso integrale di quanto versato. (riproduzione riservata)


A cura di Dolmetta, Minneci, Mucciarone, Malvagna, Lentini, Bonfanti, Mager, Cipriani, Solarolo, Dassisti


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