Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26719 - pubb. 01/03/2022

Natura privatistica degli Accordi di Ristrutturazione dei debiti e limiti del sindacato del Tribunale

Appello Milano, 14 Gennaio 2022. Pres. Vigorelli. Est. Busacca.


Accordo di Ristrutturazione dei debiti – Produzione di documentazione finalizzata a regolarizzare e confermare l’autenticità degli accordi – Preclusioni processuali – Esclusione

Accordo di Ristrutturazione dei debiti – Formalità – Necessità dell'autenticazione della sottoscrizione – Esclusione

Accordo di Ristrutturazione dei debiti – Sindacato del Tribunale – Valutazione di attuabilità dell'accordo in assenza di opposizioni – Esclusiva rilevanza della valutazione compiuta del professionista attestatore

Accordo di Ristrutturazione dei debiti – Sindacato del Tribunale – Controllo della convenienza economica per i creditori – Esclusione

Accordo di ristrutturazione dei debiti – Relazione del professionista attestatore – Valutazione delle probabilità di avveramento del piano



La procedura per l'omologa dell’accordo di ristrutturazione del debito è sostanzialmente snella, priva di termini perentori e non caratterizzata da preclusioni rigide, tanto che non sono previsti un procedimento o un provvedimento di apertura, né la nomina di alcun organo della procedura (quali Commissario Giudiziale, Amministratore giudiziale, Giudice Delegato o Comitato dei Creditori) ed il Tribunale assume la decisione con un provvedimento de plano sull’istanza di omologazione, senza previa necessità di instaurazione di contraddittorio. In tale quadro, il regime delle preclusioni (a maggior ragione se non sono previste dalla legge) serve solo a garantire un ordinato svolgimento della procedura, il quale non può essere evidentemente compromesso dalla produzione di documentazione finalizzata a regolarizzare e a confermare l’autenticità di atti regolarmente prodotti nel termine assegnato. Ovviamente limite invalicabile di qualsivoglia produzione è costituito dall’assunzione della causa in decisione (Nel caso di specie, avendo i Commissari – nominati nella fase pre-concordataria precedentemente avviata dalla società debitrice – affermato che non era possibile verificare l’autenticità delle sottoscrizioni ed i poteri di firma dei sottoscrittori dell'accordo di ristrutturazione a mezzo scambio di corrispondenza a mezzo PEC, la Corte d'Appello ha ritenuto che, depositando visure camerali e le carte di identità di questi ultimi, accompagnate da atti ricognitivi costituiti da dichiarazioni e conferme dei creditori di avere personalmente sottoscritto per accettazione la proposta di accordo di ristrutturazione acclusa alla PEC, la società debitrice non avesse prodotto nuovi accordi).

Il requisito della forma notarile, pur non essendo previsto dalla legge, può avere una sua ragionevolezza nella misura in cui ha una funzione di garanzia della genuinità del consenso prestato dai creditori ovvero, trattandosi di società, dai soggetti titolari del potere di firma, e pare alla Corte che su tale genuinità, nel caso concreto, non siano emersi dubbi (nel caso di specie, la Corte d'Appello ha ritenuto che, di fatto, nessuno ha indicato elementi concreti per ritenere che l’originario accordo firmato dai creditori e pubblicato nel Registro delle imprese non fosse genuino o fosse diverso da quello poi richiamato e confermato dagli stessi davanti al Notaio, tanto più che nessuna opposizione è stata presentata ex art. 182 bis, comma 4, L.F.).

In sede di omologa dell’accordo di ristrutturazione, il Tribunale interviene per garantire il rispetto dei requisiti di forma (tra cui il raggiungimento della percentuale dei creditori aderenti, su cui già si è detto) e per valutare il merito dell’accordo con particolare attenzione all’attuabilità del piano, alle concrete prospettive di realizzo prospettate ed alla sussistenza di una ragionevole liquidità, tale soprattutto da consentire il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo. Pertanto, in mancanza di opposizioni da parte di creditori estranei o di terzi interessati, l’indagine si deve limitare ad accertare che il procedimento sia stato regolare e conforme alle disposizioni di legge, non essendo prevista una valutazione di attuabilità ulteriore rispetto a quella contenuta nella relazione attestatrice del professionista e, quanto a quest’ultima, dovendo il Giudice valutare, in termini di plausibilità e ragionevolezza, la garanzia del pagamento integrale dei creditori estranei all’accordo nei tempi previsti per legge.

Nell’ambito della presente procedura resta quindi precluso (quanto meno in assenza di opposizioni) lo svolgimento di un controllo che investa la convenienza economica dell’accordo per i creditori, in quanto gli aderenti, nell’ambito dell’autonomia privata che l’ordinamento riconosce loro, hanno già valutato tale soluzione come per loro preferibile, mentre per i creditori rimasti estranei è sufficiente che l’accordo garantisca la loro integrale soddisfazione.

Nella verifica circa la ragionevolezza delle ipotesi poste a fondamento dell'Attestazione, occorre considerare che l’intensità dell’attività di controllo del professionista attestatore deve essere necessariamente proporzionale alla probabilità che l’evento rappresentato dal piano si verifichi. (Filippo Canepa) (Maurizio Zonca) (Cristina Ubertis Albano) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione degli Avv. Filippo Canepa, Avv. Maurizio Zonca, Avv. Cristina Ubertis Albano



Il testo integrale


 


Testo Integrale