Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26809 - pubb. 12/03/2022

La sussistenza del danno non patrimoniale non è in re ipsa, va provata secondo la regola di giudizio sancita nell’art. 2697 c.c.

ABF Napoli, 30 Settembre 2021, n. 20674. Pres. Carriero. Est. Palmieri.


Onere della prova - Danno - Risarcimento



Per decidere sulla fondatezza di una domanda di risarcimento danni deve farsi applicazione, “in linea di massima” (stante l’assenza di specifici richiami alle norme generali e avuto riguardo alla natura “valutativa” del responso), delle regole fondamentali del processo civile: il principio dispositivo (artt.99 e 115 c.p.c.); il principio del contraddittorio (art.101 c.p.c. e 167 c.p.c.) e il principio dell’onere della prova (art.2697 cc.). Ed è principio noto che l’Arbitro bancario debba decidere sulla base dei fatti allegati dalle parti e delle prove fornite per supportarli: quindi nei limiti del tema della decisione e del tema della prova come parametrabile sulla scorta delle rispettive deduzioni.
Secondo il consolidato orientamento dell’ABF (Coll. Coordinamento, decisione n. 7716/2017), anche il danno non patrimoniale (la cui sussistenza non è in re ipsa) va provato e rimane onere della parte ricorrente indicare al Collegio idonei elementi di valutazione.
Poiché ancora l’Arbitro bancario deve decidere secondo diritto e, quindi, anche in base alla regola di giudizio sancita nell’art.2697 c.c., il rischio della mancanza o insufficienza della prova di un fatto controverso non può che essere addossato alla parte che, avendolo affermato, aveva l’interesse a dimostrarlo. (riproduzione riservata)


A cura di Dolmetta, Minneci, Mucciarone, Malvagna, Lentini, Bonfanti, Mager, Cipriani, Solarolo, Dassisti

 

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