Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27102 - pubb. 08/04/2022

Responsabilità dell’intermediario per l’illegittimo rifiuto della richiesta di sospensione ex art. 56 Cura Italia

ABF Torino, 13 Gennaio 2022, n. 1016. Pres. Lucchini Guastalla. Est. Alvisi.


Moratoria ex art. 56 Cura Italia – Rifiuto illegittimo della richiesta di sospensione – Contrarietà a correttezza e buona fede  – Risarcimento del danno – Riflessi sulle successive proroghe ex lege – Ulteriore risarcimento del danno – «Principio della domanda»



Costituisce una condotta illegittima, contraria ai doveri di collaborazione e buona fede contrattuale nonché alla Raccomandazione 10 aprile 2020 della Banca d’Italia, il diniego, da parte dell’intermediario, della concessione della moratoria ex art. 56 Cura Italia fondato sul dato meramente formale della mancata allegazione del modulo richiesto ai sensi dell’art. 56, 3 Cura Italia. La responsabilità dell’intermediario, da cui discende il diritto al risarcimento del danno del cliente, si riflette pure sugli eventuali successivi dinieghi di accesso alle ulteriori moratorie dovute alla proroga temporale di quella del «Cura Italia», posto che la legittimità del rifiuto all’accesso a queste ultime discende in realtà da un previo comportamento illegittimo dell’intermediario. (Nel caso di specie l’Arbitro pur affermando il principio riportato non ha condannato l’intermediario al risarcimento a causa di una erronea formulazione della domanda da parte del ricorrente). (riproduzione riservata)


A cura di Dolmetta, Minneci, Mucciarone, Malvagna, Lentini, Bonfanti, Mager, Cipriani, Solarolo, Dassisti


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