Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27191 - pubb. 27/04/2022

Rendimenti dei Buoni Postali serie 'Q/P': l’ABF contro la Cassazione

ABF Napoli, 08 Marzo 2022, n. 4054. Pres. Carriero. Est. Dolmetta.


Buoni Fruttiferi Postali – Serie “Q/P” – Rendimento – Interpretatio contra stipulatorem – Integrazione dei rendimenti delle due Serie

Buoni Fruttiferi Postali – Serie “Q/P” – Rendimento – Integrazione dei rendimenti delle due Serie – Ininfluenza dell’art. 1342 c.c.

Buoni Fruttiferi Postali – Serie “Q/P” – Rendimento – Integrazione dei rendimenti delle due Serie – Codice Postale e delle Telecomunicazioni

Buoni Fruttiferi Postali – Serie “Q/P” – Rendimento – Protezione della domanda – Concorrenza –  Tutela del risparmio



Rispetto ai buoni postali della c.d. serie “Q/P” (in cui il timbro della meno redditizia serie Q è stato apposto, in aggiunta, sul fronte dei moduli della precedente serie P, mentre sul retro del modulo il rendimento degli ultimi 10 anni è stato lasciato scoperto e così affidato alla serie P) l’ambiguità del testo contrattuale attribuisce al cliente il diritto di percepire il maggiore interesse, previsto per gli ultimi dieci anni, dalla serie P, se non altro in forza del principio di interpretatio contra proferentem di cui all’art. 1370 c.c.

A mettere in forse questa soluzione non potrebbe valere la regola di prevalenza delle clausole aggiunte successivamente al contratto standard rispetto a quelle del modulo (art. 1342 c.c.), posto che i tassi di interessi riferibili ai due diversi periodi di rendimento (primi 20 anni serie Q, ultimi 10 anni serie P) non si sovrappongono, ma si integrano l’uno con l’altro; come, del resto, lascia intendere la dicitura serie “Q/P”, che implica la combinazione di più distinti rendimenti.

Nel senso della combinazione dei due distinti tassi di interesse, previsti per le serie P (primi 20 anni) e Q (ultimi 10 anni), depongono pure le norme del codice postale, posto che l’art. 173, 3 comma dispone che «gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni», mentre l’art. 173, 1 comma che «le variazioni del saggio di interesse sono disposte con decreto del ministro...», assegnando alla competenza ministeriale la decisione sulla determinazione dei tassi (nel caso di specie, un d.m. aveva consentito di apporre i moduli P sulle precedenti serie Q).

In un mercato concorrenziale e caratterizzato da vincoli funzionali di protezione di una domanda particolarmente fragile, la previsione di un regime privilegiato, di sottrazione delle Poste Italiane alla disciplina e ai principi di diritto comune che informano la materia, si tradurrebbe in una forte disincentivazione dei risparmiatori all’investimento nel risparmio postale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


A cura di Dolmetta, Minneci, Mucciarone, Malvagna, Lentini, Bonfanti, Mager, Cipriani, Solarolo, Dassisti

 

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