Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27214 - pubb. 29/04/2022

Secondo tentativo di consegna della cartella di pagamento a indirizzo PEC invalido

Commissione tributaria regionale Bologna, 09 Aprile 2022. Pres. Sinisi. Est. Morlini.


Secondo tentativo di consegna pec ex articolo 60 DPR n. 602/1973 – Effettuazione solo se la casella di posta elettronica è satura – Non necessità se l’indirizzo non è valido

Attestazione dell’agente di riscossione di avere provveduto agli adempimenti indicati dall’art. 60 DPR n. 602/1973 del deposito e dell’avviso telematici – Pubblica fede fino a querela di falso – Sussiste



Il secondo tentativo di consegna tramite pec previsto dall’articolo 60 DPR n. 602/1973, deve essere effettuato solo se l’infruttuoso primo tentativo deriva dal fatto che la casella di posta elettronica è satura, non anche nel caso l’indirizzo non sia valido.

L’attestazione dell’agente di riscossione di avere provveduto agli adempimenti indicati dall’art. 60 DPR n. 602/1973 del deposito e dell’avviso telematici, fa fede fino a querela di falso. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


FATTO

Promuovendo la presente procedura, Massimo R. ha dedotto di essere venuto a conoscenza dell’esistenza di una cartella di pagamento, emessa mesi prima nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate di Ferrara, solo il 27/10/2017 a seguito di un accesso presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione di Forlì Cesena e della consultazione dell’estratto di ruolo. Per tali motivi, deducendo che la cartella non era mai stata ritualmente notificata, con una opposizione cd. recuperatoria ha impugnato l’estratto di ruolo chiedendo di annullare la cartella (relativa a rettifica di dichiarazione modello 730), perché asseritamente infondata nel merito.

Costituendosi in giudizio, ha resistito l’Ufficio, in rito eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione, in quanto effettuata in violazione del termine di sessanta giorni di cui all’articolo 21 D.Lgs. n. 546/1992, posto che la cartella doveva ritenersi ritualmente notificata sin da giugno 2017; nel merito argomentando comunque nel senso della correttezza dell’accertamento.

Il Giudice di prime cure ha ritenuto la cartella non ritualmente notificata, conseguentemente ritenendo che la conoscenza della stessa fosse effettivamente riconducibile al momento della consultazione del ruolo il 27/10/2017: pertanto, ha rigettato l’eccezione di inammissibilità per tardività dell’opposizione, ed esaminando il merito delle doglianze ha accolto il ricorso, annullando l’atto impugnato.

Avverso la sentenza interpone appello l’Agenzia, reiterando le proprie argomentazioni sia in rito relativamente alla non tempestività del ricorso di primo grado, sia nel merito relativamente alla fondatezza dell’accertamento.

Resiste il contribuente, che deposita anche memoria illustrativa ex art. 32 D.Lgs. n. 546/1992.

La causa è decisa a seguito di discussione tramite collegamento da remoto ex art. 27 comma 1 D.L. n. 137/2020 e successive proroghe, secondo quanto prescritto anche dal Decreto Presidenziale 21/12/2020.

 

DIRITTO

a) Come esposto in parte narrativa, trattasi di opposizione cd. recuperatoria, in relazione alla quale il contribuente ha allegato la inesistenza della notifica della cartella impugnata, asseritamente conosciuta solo tramite la consultazione dell’estratto di ruolo; mentre l’Ufficio ha dedotto la corretta previa notifica della cartella, e quindi l’inammissibilità per tardività dell’impugnazione.

Deriva, in tutta evidenza, che preliminare e decisivo è lo scrutinio del primo motivo di appello, con il quale l’Ufficio ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto inesistente la notifica della cartella.

Ciò detto, si osserva che risulta per tabulas che Equitalia ha dapprima proceduto ad una notifica della cartella via pec il 11/5/2017, all’indirizzo risultante da INI-PEC, ai sensi degli articoli 60 comma 6 DPR n. 602/1973 e 26 comma 2 DPR n. 600/1973 (cfr. all. 3 fascicolo di primo grado); che la notifica non si è perfezionata, risultando “indirizzo non valido” (cfr. sempre all. 3 fascicolo di primo grado); che allora Equitalia, con raccomandata datata 11/5/2017 e spedita il 26/5/2017, ha comunicato al R. che il 11/5/2017 era stata spedita una pec all’indirizzo risultante da INI-PEC, ma non essendo tale indirizzo risultato valido ed attivo, il documento per cui era stata tentata la notifica, indicato con apposito numero di riferimento, era stato depositato telematicamente presso la Camera di Commercio e pubblicato sul suo sito informatico (cfr. all. 4 fascicolo di primo grado); che la raccomandata era stata ritirata dal R. il 1/6/2017 (cfr. sempre all. 4 fascicolo di primo grado).

Tanto premesso, il contribuente eccepisce che la notifica non si è mai perfezionata, poiché per un verso, ai sensi dell’articolo 60 comma 6 DPR n. 602/1973, Equitalia avrebbe dovuto effettuare un secondo tentativo di notifica via pec una settimana dopo l’infruttuoso primo tentativo; per altro verso, Equitalia non avrebbe comunque provato di avere posto in essere gli adempimenti previsti dalla norma ed indicati nella raccomandata, id est il deposito telematico dell’atto e la pubblicazione informatica del relativo avviso.

Le eccezioni non colgono però nel segno.

Infatti, con riferimento alla mancanza di un secondo tentativo di notifica via pec una settimana dopo il primo, deve replicarsi che trattasi di adempimento non previsto per la fattispecie per cui è causa.

Invero, il già citato articolo 60 DPR n. 60071973 prevede che se la casella di posta elettronica risulta satura, l’ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell’atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico”.

Il tenore letterale della norma non lascia dubbi in ordine al fatto che il “secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio” è previsto solo “se la casella di posta elettronica risulta satura”; mentre non è previsto nella diversa e distinta ipotesi, contemplata nel periodo letterale successivo e preceduta dalla disgiuntiva ‘oppure’, “se l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo”.

E d’altronde, anche da un punto di vista logico ha senso ripetere un tentativo di notifica laddove la casella di posta elettronica sia satura, perché in una settimana è ben possibile che la casella venga svuotata e venga quindi riportata alla condizione di potere ricevere posta; mentre non ha senso ripetere un tentativo di notifica laddove la casella di posta elettronica sia inesistente, perché in una settimana non è seriamente ipotizzabile che un indirizzo di posta elettronica inesistente venga creato e attivato dal destinatario, e venga creato esattamente con la dizione e l’estensione dell’indirizzo allora inesistente al quale si era tentata la previa notifica.

Poiché è pacifico che nel caso che qui occupa la notifica non si è perfezionata non già perché la casella di posta elettronica era satura, ma perché l’indirizzo era inesistente, deriva che il tentativo di seconda notifica non era richiesto.

Con riferimento poi alla mancata prova, da parte di Equitalia, di quanto indicato nella raccomandata, e cioè di avere posto in essere gli adempimenti indicati dalla norma del deposito telematico dell’atto e della pubblicazione informatica del relativo avviso, si osserva che non è previsto che Equitalia debba fornire tale prova.

Infatti, la norma di legge, dopo avere disposto il “deposito telematico dell’atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa”, nonché la “pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni”, prevede che “l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico”.

Deve quindi inferirsi che Equitalia non ha incombenze ulteriori rispetto a quelle legislativamente previste di comunicare con raccomandata l’avvenuto adempimento di deposito telematico e pubblicazione telematica.

E ciò ragionevolmente si spiega sia perché, sotto il profilo strettamente fattuale, appare oggettivamente macchinoso imporre, proprio per le comunicazioni via pec che sono state pensate per semplificare il procedimento notificatorio, di predisporre e conservare la prova dell’avvenuta pubblicazione di un avviso sul sito per un certo periodo temporale; sia comunque perché, sotto il profilo strettamente giuridico, allorquando l’agente di riscossione esercita le funzioni notificatorie, pone in essere un atto pubblico, di talché le sue attestazioni fanno fede fino a querela di falso (Cass. n. 26519/2017), nel caso che qui occupa mai proposta. Consegue che l’attestazione dell’agente della riscossione di avvenuto deposito telematico e pubblicazione telematica è fidefacente, ed a fronte di tale attestazione avrebbe dovuto essere il contribuente a proporre querela di falso, ciò che invece non è accaduto, con la conseguenza che la veridicità dell’attestazione non può essere revocata in dubbio.

b) In ragione di tutto quanto sopra, deve ritenersi che, al più tardi al momento della ricezione della raccomandata il 1/6/2017, la notifica della cartella è stata ritualmente posta in essere.

Discende che, in accoglimento dell’appello va dichiarato inammissibile perché tardivo l’originario ricorso di primo grado del contribuente, rimanendo assorbite tutte le questioni di merito in ordine al contenuto dell’accertamento.

Nonostante la soccombenza dell’appellato, le spese di lite dell’intero giudizio vanno integralmente compensate ex art. 15 D.Lgs. n. 546/1992, dovendosi rinvenire le “gravi ed eccezionali ragioni” nell’assoluta novità della questione giuridica trattata, per la quale non si rinvengono precedenti giurisprudenziali editi noti al Collegio.

 

P.Q.M.

la Commissione Tributaria Regionale di Bologna sez. VIII

·         in accoglimento dell’appello, dichiara inammissibile l’originario ricorso di primo grado del contribuente;

·         compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.

Bologna, 8/4/2022