Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27812 - pubb. 07/09/2022

Appalto: l'ultimazione e la consegna delle opere non è ostativa alla proposizione da parte dell'appaltatore della domanda di risoluzione per inadempimento

Cassazione civile, sez. I, 12 Luglio 2022, n. 22065. Pres. Campanile. Est. Caiazzo.


Appalto - Conclusione delle opere - Domanda di risoluzione da parte dell'appaltatore - Compatibilità - Effetto retroattivo - Prezzo delle opere già eseguite - Conseguenze



In tema di appalto, l'ultimazione e la consegna delle opere non è ostativa alla proposizione da parte dell'appaltatore della domanda di risoluzione per inadempimento, in quanto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, e fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica, non sottraendosi pertanto alla regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c., della piena retroattività degli effetti della risoluzione, con la conseguenza che il prezzo delle opere già eseguite può essere liquidato, a seguito della risoluzione del contratto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta "restitutio in integrum". (massima ufficiale)




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