Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27851 - pubb. 14/09/2022

Mancato pagamento di un solo debito e stato di insolvenza desumibile dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato

Cassazione civile, sez. I, 02 Agosto 2022, n. 23993. Pres. Ferro. Est. Di Marzio.


Fallimento – Stato di insolvenza – Omesso pagamento di un solo debito contestato –  Impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato



Lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività, restando irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale, con la precisazione che lo stato di insolvenza ben può essere ricavato in via induttiva anche dal mancato pagamento di un solo credito di importo non inferiore ad euro trentamila, ai sensi dell'art. 15, ult. co. della legge fallimentare.

[Nel caso in esame la Corte d’appello, ha osservato che «il mancato adempimento di una sola obbligazione nei confronti di un Comune, unitamente ad altri elementi sintomatici quali: la inattività dichiarata, la inaccessibilità al credito bancario, la rateizzazione dei debiti tributari, la non esigibilità dei crediti iscritti in bilancio ed ancora sub iudice, il mancato regolare deposito dei bilanci degli ultimi anni, rende palese la situazione di incapacità strutturale e non transeunte della società a far fronte alle proprie obbligazioni con i normali mezzi di pagamento». (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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