Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27874 - pubb. 16/09/2022

La Corte d’Appello di Firenze sui buoni postali

Appello Firenze, 21 Giugno 2022. Pres. Monti. Est. Mori.


Buoni postali fruttiferi - Serie P - Riduzione dei tassi



A seguito dell’entrata in vigore del d.m. 13.6.1986 n. 148 i buoni postali fruttiferi, pur essendo buoni della serie P, potevano essere modificati apponendo la dicitura “serie Q/P” nonché un timbro sulla parte posteriore che recava le misure dei nuovi tassi sensibilmente ridotti. Tuttavia, “l’adattamento” compiuto dagli uffici postali è avvenuto solo in modo parziale in quanto il timbro apposto sul retro dei titoli “serie Q/P” modificava il tasso, in ossequio a quanto previsto dal citato n. 148/86, solo per i primi 20 anni ma non per il periodo successivo.

Le rappresentazioni documentali apposte dagli uffici postali sui buoni postali “Q/P” rendono la fattispecie identica a quella esaminata da Cass. Sez. Un. n. 13979/200 che ha chiarito come, in caso di divergenza tra i rendimenti stampigliati sul retro dei buoni e quelli previsti da provvedimenti ministeriali, prevalgono i rendimenti documentali.

I principi espressi dalle SS. UU. con la decisione n. 13979/2007 non sono superati dalla successiva sentenza resa dalle SS. UU. n. 3963/2019. Quest’ultima, infatti, ha ritenuto applicabile l’operatività del meccanismo previsto dall’art. 1339 c.c. solo per i buoni già emessi e non già anche per i buoni di futura emissione per i quali la modifica dei rendimenti opera solo se riportata sul titolo come prescritto dall’art. 173, comma 3, cod. postale e dall’art. 5, comma 2, d.m. 13.6.1986.

Non è condivisibile il rilievo di Cass. n. 4748/2022 (nonché le consecutive ordinanze ulteriori) secondo cui l’apposizione di un timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura è una “mera imperfezione dell’operazione materiale”. La questione invero non è affatto che il timbro non copra integralmente la precedente stampigliatura è invece che il timbro reca una variazione solo parziale del saggio di interesse garantito da quanto stampigliato sul titolo. Poste queste risultanze documentali il risparmiatore è ragionevolmente indotto a pensare che per gli ultimi 10 anni valgano i rendimenti prestampati sul titolo medesimo così come previsto dall’art. 173, comma 3, cod. postale.

Non è condivisibile il rilievo di Cass. n. 4748/2022 (nonché le consecutive ordinanze ulteriori) per cui la combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie «Q» e quella prevista per i buoni della serie «P» urta contro il disposto dell’art. 1342, comma 1, c. c.. Tale opinione trascura di considerare che le clausole aggiunte sul modulo riguardano esclusivamente i primi venti anni dell’investimento e non anche l’ultimo periodo.

Il comportamento degli uffici postali non ha rispettato il disposto dell’art. 5 del d.m. 13.6.1986 che imponeva l’apposizione di un timbro recante i nuovi tassi. A parte ogni altro rilievo, non sarebbe comunque equo, visto l’art. 47 Cost., che di tale errato comportamento ne debba rispondere l’incolpevole risparmiatore. (Aldo Angelo Dolmetta, Rita Persico e Paolo Garagnani) (riproduzione riservata)




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