Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27944 - pubb. 29/09/2022

Rivendica di bene immobile compreso nel fallimento nella disciplina ante riforma del 2006

Cassazione civile, sez. VI, 29 Luglio 2022, n. 23786. Pres. Lombardo. Est. Criscuolo.


Rivendica da parte del terzo della proprietà del bene immobile ricompreso nell'attivo e domanda di sottrazione di esso all'esecuzione concorsuale - Ricorso proposto ex art. 619 c. p.c. contro il provvedimento di vendita - Qualificazione da parte del tribunale fallimentare come reclamo ex art. 26 legge fall. - Erroneità - Fondamento - Conseguenze - Disciplina anteriore alla riforma del d.lgs. n. 5 del 2006



Nelle procedure fallimentari aperte anteriormente alla riforma di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 e tuttora regolate, ai sensi dell'art.150 del predetto decreto, dalla disciplina previgente, il terzo che rivendichi la proprietà di un bene immobile acquisito al fallimento - per essere soggetto alla vendita forzata - può proporre, finchè la vendita non abbia avuto luogo, opposizione nelle forme e nei termini di cui all'art.619 c.p.c., essendo invece esclusa l'esperibilità, avverso il provvedimento del giudice delegato, del reclamo endofallimentare regolato dall'art. 26 legge fall. (massima ufficiale)




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